Il Supremo Consesso Amministrativo, nella sentenza n. 3663 del 2024, ha rilevato che la disposizione di cui all’art. 10, co. 3 del nuovo Codice (ai sensi della quale «Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese»), pur introducendo il principio del favor per l’accesso al mercato, richiederebbe di rispettare una condizione di compatibilità con l’oggetto del contratto e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.
