La circolare INAIL riguardante gli indici normativi per valutare l’equivalenza dei CCNL negli appalti di lavori, servizi e forniture con posa in opera, fornisce solo un supporto valutativo, senza sostituirsi agli accertamenti che il RUP deve effettuare, in concreto e in modo complessivo, sulle tutele offerte dai contratti a confronto.
Spetta, pertanto al RUP valutare, in autonomia, gli scostamenti tra i due CCNL a confronto, relativamente all’effettiva esistenza dell’equivalenza delle tutele.
In tal senso si è espresso il TAR Piemonte nella sentenza 170/2026.
Il caso affrontato
La ricorrente aveva partecipato ad una gara di lavori, collocandosi al terzo posto in graduatoria.
L’impresa contestava l’esito della gara, formulando molteplici motivi di ricorso, tra i quali aveva sostenuto che le equivalenze retributive e normative del CCNL dell’Industria Metalmeccanica, applicato dall’aggiudicataria per i servizi di monitoraggio ambientale e geotecnico, non sarebbero equivalenti a quelle del CCNL per le aziende del Terziario, imposto dal Disciplinare di Gara.
La decisione del caso
La censura non ha convinto i giudici. Secondo il Collegio, quanto alle tutele retributive, la ricorrente aveva omesso di considerare la scansione temporale delle soglie di retribuzione minima.
In proposito, la Stazione appaltante e la controinteressata avevano evidenziato come la curva salariale del settore metalmeccanico sia migliorativa nel primo quindicennio della carriera professionale, in quanto gli scatti salariali nel CCNL Metalmeccanici maturano ogni due anni, a differenza di quanto accade nel CCNL Terziario, ove gli scatti maturano ogni tre anni.
Il confronto su base annua smentiva quindi gli assunti difensivi della ricorrente. Quanto alle tutele normative, non coglievano nel segno le doglianze relative a: congedo di maternità, formazione del personale, lavoro supplementare.
I giudici hanno rilevato che, più in generale, la ricorrente fondava i propri assunti sulla considerazione atomistica di singoli istituti retributivi o normativi, desumendo la non equivalenza delle tutele assicurate dai CCNL unicamente dal numero degli scostamenti da essa presuntamente individuati, senza alcuna valutazione del loro effettivo rilievo e senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate.
A parere del Collegio, la ricorrente non aveva tenuto in considerazione che la valutazione di equivalenza affidata alla Stazione appaltante si concreta in un “giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato in sede di presentazione dell’offerta al fine di verificare se, al di là di singoli, episodici, scostamenti, sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente – anche, eventualmente, all’esito di compensazioni tra singole divergenti componenti- a quello offerto dal CCNL indicato negli atti di gara” (Cons. Stato, Sez. III, 02/12/2025, n. 9484).
Inoltre, la stessa Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 28/07/2020 n. 2 ammette ma non impone il disconoscimento dell’equivalenza in ipotesi di scostamento di almeno due parametri (“Qualora invece sia stata verificata una equivalenza dei trattamenti economici, il disconoscimento di eventuali benefici normativi e contributivi potrà avvenire allorquando dalla comparazione degli istituti indicati al precedente paragrafo b. – che costituiscono un primo idoneo indice di equivalenza “normativo” – si ricavi evidenza di uno scostamento di almeno due di essi”).
Residua dunque in capo alla Stazione appaltante il potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto gli scostamenti rilevati e di concludere se il livello di tutela garantito dai due CCNL sia nel suo complesso equivalente.
Il motivo di impugnazione, secondo i giudici, era insomma destituito di fondamento.
Conclusioni
Dalla sentenza in esame emerge chiaramente come la citata circolare INPS, la quale, come rilevato, afferma che l’equivalenza normativa dei CCNL sussiste qualora lo scostamento riguardi non più di due parametri, assume un mero ruolo di ausilio interpretativo al RUP, al quale è demandato il delicato compito di effettuare una autonoma valutazione generale e complessiva relativamente ai CCNL a confronto.
Pertanto, la citata circolare fornisce un mero supporto alle stazioni appaltanti, senza determinare alcun vincolo insuperabile nel giudizio che le medesime sono tenute ad esprimere.
