Non può essere condivisa e considerata corretta la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 17 febbraio 2026, n. 49, se intesa come un via libera all’assegnazione degli incentivi funzioni tecniche “per step”, che S. Usai ha commentato anche in chiave critica.
Nella sostanza, si tratterebbe di attribuire detti incentivi per successivi acconti, come se quindi le prestazioni svolte dai dipendenti dell’ente fossero qualificabili servizi professionali da misurare per stati di avanzamento.
E’ un’idea del tutto erronea e confliggente in maniera piuttosto evidente con i principi generali posti dalla normativa in merito alla valutazione ed incentivazione.
Gli incentivi per le funzioni tecniche, per quanto specifico oggetto della disciplina speciale di cui al d.lgs 36/2023, sono comunque una specie del genere dei premi per la performance ed obbediscono, quindi, ai principi generali connessi a tale materia.
Non v’è il minimo dubbio, quindi, che vadano ricondotti al ciclo della performance, sicchè la loro erogazione non può che discendere dalla valutazione a posteriori del risultato conseguito.
D’altra parte, il codice dei contratti sottomette l’attribuzione degli incentivi al principio del risultato, come esprime in maniera chiara l’articolo 1, comma 4, del codice. E il comma 1 del richiamato articolo 1 così qualifica il principio del risultato: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione …”.
Il risultato di cui parla la norma è un’endiadi[1]: quindi, il risultato non consiste nell’affidamento separato dall’esecuzione del contratto, ma nella sua esecuzione, ovviamente conseguente all’affidamento. Affidamento ed esecuzione sono un tutt’uno: la frase va intesa come “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’esecuzione del contratto affidato…”.
Quindi, il presupposto per assegnare gli incentivi relativi alle funzioni tecniche consiste nell’esecuzione della prestazione: solo quando essa è portata a termine, collaudata e funzionante si possono manifestare gli elementi necessari per comprendere se realizzata nei tempi previsti, nel rispetto dei costi e della qualità indicati e la sua capacità di risultare effettivamente utile per la comunità amministrata. Si tratta degli elementi necessari alla relazione sulla performance, che costituisce presupposto per l’erogazione di qualsiasi risultato.
In assenza di ciò, non è ovviamente data la possibilità di capire nel dettaglio se i tempi sono stati ottenuti, se la prestazione dedotta nel contratto è stata adempiuta in modo puntuale, efficace, rispondente ai bisogni e rispettosa dei costi preventivati.
Del resto, “L’erogazione del compenso aggiuntivo è … subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, non altrimenti surrogabili: i) l’assegnazione … ex ante, anno per anno… di specifici obiettivi da raggiungere; ii) l’accertamento ex post dei risultati di gestione ottenuti…; iii) la fissazione di parametri per la misurazione dei risultati medesimi”. Il quadro normativo di riferimento impone una “misurazione dell’azione amministrativa”, basata sulla “costruzione di obiettivi”, alla luce di un sistema di indicatori di attività” e di “valutazione dei risultati della gestione”. Un tale meccanismo per l’attribuzione degli emolumenti accessori, quale il trattamento premiante in contestazione, risulta indispensabile anche sul piano dei principi generali. L’art. 97, comma 1, Cost. individua nel principio del buon andamento il canone giuridico di riferimento dell’assetto funzionale (e organizzativo) della pubblica amministrazione. Il principio di buon andamento, in particolare, si riferisce alla valutazione complessiva dell’attività amministrativa: esso è stato oggetto di un’interpretazione volta ad enfatizzarne la valenza di strumento destinato a migliorare il rendimento dell’apparato pubblico. Il principio si riflette nei criteri di efficacia ed economicità menzionati dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990”.
Chi ha scritto queste chiarissime parole è la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza 6 febbraio 2018, n. 71, che, in modo diametralmente opposto a quello suggerito implicitamente dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, considera illegittimo e fonte di danno assegnare i premi senza rispettare il ciclo della performance ed in assenza della chiusura dell’azione gestionale e della valutazione dei risultati ottenuti.
In ogni caso, basta richiamare le norme che il d.lgs 150/2009 dispone in tema di valutazione e risultato, per giungere all’inevitabile conclusione che l’assegnazione di premi “per step” non ha alcun fondamento:
Articolo 3, comma 4: “Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”; se la prestazione dedotta in contratto non è interamente realizzata, non può ovviamente nemmeno immaginarsi che l’interesse dei destinatari siano soddisfatti;
Articolo 4, comma 2: “Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori , tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”; se l’attività non si è conclusa, risulta impossibile rendicontarla e verificare la rispondenza del risultato acquisito agli obiettivi fissati;
Articolo 8: “Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse”;
Articolo 14, comma 6: “La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”.
La conclusione appare inevitabile. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogabili a condizione che si sia concluso l’intervento.
Sono possibili incentivi in ragione di anno solo per servizi di durata pluriennale, nei quali l’esecuzione sia necessariamente frazionata per periodi di tempo e solo con riferimento alle prestazioni frazionabili.
[1] Dal Dizionario De Mauro: “figura retorica con cui si esprime un concetto per mezzo di due sostantivi coordinati (es: la notte e il buio invece di la notte buia)”.
