La recente deliberazione n. 49/2026, Corte dei Conti della sezione regionale del Veneto analizza la questione della possibilità (o meno) di liquidare gli incentivi per funzioni tecniche “per fasi” ovvero a prescindere dal raggiungimento (certificato) del risultato.
Dove, per risultato si intende l’obbligazione del RUP di consegnare alla stazione appaltante l’opera collaudata, la fornitura utilizzabile ed il servizio fruibile.
E’ chiaro che, fisiologicamente, per giungere al risultato (si pensi ai lavori ed alla realizzazione di un opera) sono necessari diversi anni di lavoro. Da qui la questione tutt’altro che irrilevante, semplificando, se ad erogazione degli incentivi per funzioni tecniche si possa procedere solamente alla certificazione di aver raggiunto il risultato citato o se sia possibile, invece, procedere ad una liquidazione per fasi e quindi per funzioni tecniche svolte sempre che si rispetti il vincolo fondamentale, almeno, della previa stipula del contratto.
Il dubbio della stazione appaltante
Nella vicenda trattata dalla sezione viene in rilievo il fatto che la stazione appaltante si è dotata in un proprio regolamento sui criteri di riparto degli incentivi con una sostanziale previsione di liquidazione per step, in particolare:
a) per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamenti e RUP per la fase progettuale nella misura del 50%, l’incentivo potrà essere liquidato in seguito all’aggiudicazione/affidamento dei lavori, servizi e forniture;
b). per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico-amministrativo e/collaudo statico, RUP per la fase esecutiva nella misura del 50%, l’incentivo potrà essere ammesso alla liquidazione una volta adottata la determina di approvazione approvato del certificato di collaudo/C.R.E. per i lavori, ovvero della verifica di conformità relativamente ai servizi e forniture;
c). in caso di lavori e servizi di durata ultra annuale, il cui importo posto a base delle procedure di affidamento è superiore ad euro 1.000.000,00, la liquidazione degli incentivi di cui alla lettera b) (fase di direzione lavori/di esecuzione) può avvenire avviene per quote annuali, secondo gli stati di avanzamento maturati e certificati nell’anno di riferimento, fatta salva la fase di collaudo/verifica di conformità”.
Evidenziato quanto si sottopone il quesito sulla correttezza (o meno) di una liquidazione “frazionata” in base alle funzioni tecniche già svolte senza “attendere” il raggiungimento del risultato “vero e proprio”.
In particolare si chiede se la formulazione del regolamento, come sopra prospettato, possa definirsi congrua/corretta e se l’erogazione dell’incentivo:
A) possa avvenire nel rispetto del Principio di Risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023 e quindi a conclusione dei lavori o del servizio (collaudo, certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica confornità) secondo quanto espresso dalla Sez. Reg. di controllo per la Toscana n. 53/2023/PAR.
Escludendo quindi la liquidazione dell’incentivo:
– al termine di ogni esercizio;
– secondo percentuali definite ex ante come da art. 17 comma 3 lett. a) e b) del Regolamento in oggetto;
– secondo soglie di valore monetrario come previsto dall’attuale art. 17 comma 3 lett. c) del Regolamento Provinciale allegato.
B) o debba avvenire alla conclusione delle singole attività di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 a condizione che si sia «verificato il presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione» (vedasi Sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 120/2025/PAR)”.
Da notare che nel quesito viene posta una questione specifica e non astratta ed il collegio, infatti, evidenzia come lo stesso “si ponga in contrasto con tali insegnamenti e pertanto, sotto tale profilo, il quesito è da ritenere inammissibile. Fermo quanto precede, il Collegio ritiene utile, tuttavia, fornire, in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi in parola, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere”.
L’analisi – prima parte
Espletata la premessa secondo cui l’articolo 45 dell’attuale codice – in cui si disciplina l’aspetto degli incentivi per funzioni tecniche (a cui si collega, evidentemente, l’allegato I.10 che, chirurgicamente, indica le funzioni sole che possono essere compensate se svolte all’interno della stazione appaltante) – si porrebbe “in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” il collegio si cimenta nell’analisi del quesito.
Una prima considerazione, però, pare opportuno esprimere in relazione alla continuità tra articolo 113 ed il nuovo articolo 45. Se continuità si può rilevare con il comma 3, quarto periodo, sembra però corretto ricordare che non esiste nessuna continuità tra questo articolo ed il previgente. Si pensi solo, per tacer d’altro, all’apertura sul riconoscimento degli incentivi a prescindere dal sistema di affidamento utilizzato dal RUP.
Non solo, e questo potrebbe essere un dato – a parere di chi scrive – da valorizzare nel riconoscimento degli incentivi, non si deve sottovalutare la rilevanza/collegamento tra incentivi e principio del risultato come chiarito nel primo articolo del codice. Il cui comma 4 spiega che “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: (…) b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
A parere di chi scrive, l’aggancio alla contrattazione collettiva sembra voler dire un “di più” rispetto alla mera elencazione/indicazione dei consueti criteri di riparto che si risolvono in una griglia di percentuali (di incentivo da assegnare in base alla funzione tecnica svolta). Lo stesso potrebbe (anzi forse dovrebbe) essere valorizzato proprio in termini di adempimento all’obbligazione di risultato di cui si è appena detto.
Per intendersi, la liquidazione non si limiterebbe ad esigere, come condizione legittimante, il solo fatto di aver svolto le funzioni tecniche dell’allegato I.10 ma andrebbe a considerare, appunto, il risultato ed in che modo lo si è raggiunto (soprattutto in relazione alla tempistica spesso oggetto di scarsa considerazione).
L’analisi – seconda parte
Entrando nel merito, il collegio ricorda che la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 53/2023/PAR, che viene citata nella richiesta in esame, nel rispondere a un quesito in merito alla possibilità di prevedere “una liquidazione della fase esecutiva «per step» nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento” e, in particolare, “al termine di ogni esercizio”, si è espressa in termini negativi, “chiarendo, anzitutto, che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il diritto all’incentivo, evidentemente, non può sorgere in momenti anteriori al perfezionamento della relativa obbligazione in capo all’amministrazione”.
In base a quanto, con questo primo richiamo, la sezione sembra escludere la liquidazione per step rimettendo la condizione legittimante al perfezionamento dell’obbligazione giuridica.
Questa indicazione sembra doversi leggere nel senso che il RUP può richiedere l’inserimento del dato dell’incentivo nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane solo dopo aver raggiunto il risultato consentendo quindi il perfezionamento dell’obbligazione giuridica (con la stipula del decentrato).
Nel prosieguo, però, la sezione aggiunge una sottolineatura/richiamo che sembra contraddire l’informazione appena fornita.
In particolare nel passo successivo, in delibera si legge che “A quest’ultimo riguardo, nel richiamare la delibera della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR, è stato evidenziato che la tempistica per l’adozione degli impegni di spesa (e della relativa imputazione) deve seguire lo sviluppo dell’appalto oggetto dell’affidamento (nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo), in quanto la scadenza di ogni obbligazione deve essere individuata “nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita”.
E quindi una adesione all’orientamento che ammette – sempre che ciò sia stato previsto nelle regole interne della stazione appaltante/ente concedente -, il pagamento per step.
La parte finale e l’epilogo della delibera, almeno a chi scrive, non portano ad una decisione definitiva ma si può leggere una apertura verso la liquidazione “frazionata” rimessa alla decisione della stazione appaltante/ente concedente.
La conclusione
Nella parte finale della deliberazione, la sezione richiama l’esigenza di un attento controllo. In particolare, nel documento si legge che “è stato evidenziato che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 intesta alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) il compito di adottare “secondo i rispettivi ordinamenti” criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ”; ne discende, dunque, per gli enti l’opportunità di individuare anche le modalità attraverso le quali procedere alla previa verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni incentivate”.
Come ulteriore rafforzativo, si segnala che “la Sezione ha declinato “in termini concreti” i principi sopra esposti, evidenziando che “la materiale erogazione”, presupponendo la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, potrà, dunque, “avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione” (cfr. deliberazione n. 5/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia)”.
Con l’epilogo secondo cui “è stato, infine, chiarito che, nel rispetto del quadro sopra delineato, la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in parola rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato”.
La sottolineatura finale, pertanto, sembra rimettere la decisione alla stazione appaltante – da intendersi come riferimento alla parte pubblica che poi si deve confrontare la parte sindacale in sede di “contrattazione” (oggi espressamente prevista nel nuovo contratto collettivo enti locali all’articolo 7) dei criteri/regole del riparto e della liquidazione.
Rimane ferma, ancora, la necessità di approfondire il chiaro collegamento tra incentivi e risultato che, realmente, sembra costituire ostacolo ad una liquidazione per step almeno per i lavori. Per i servizi pluriennali, invece, non si può non rilevare che l’obbligazione da soddisfare coincide con quella resa ogni esercizio finanziario coinvolto aprendo ad una liquidazione chirurgica.
La questione invece, oggetto dell’analisi nella seconda parte dei contributi, a sommesso avviso è quella del controllo sull’erogazione “concreta” degli incentivi per funzioni tecniche. In particolare il ruolo (se attivo o meramente passivo peraltro escluso dalla Corte dei Conti) del responsabile dei servizi finanziari/del personale chiamato a “liquidare” concretamente il compenso.
