Erroneo ammettere che la lex specialis vieti ribassi sul costo della manodopera

La legge speciale della gara non può legittimamente introdurre il divieto di ribassare i costi della manodopera. Sebbene la sentenza del Tar Sardegna, Sezione II. 12.5.2026, n. 767 affermi l’esatto contrario, e cioè che la stazione appaltante possa vietare il ribasso dei costi della manodopera, tale conclusione è manifestamente erronea. La vicenda esaminata dal Tar…

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La legge speciale della gara non può legittimamente introdurre il divieto di ribassare i costi della manodopera. Sebbene la sentenza del Tar Sardegna, Sezione II. 12.5.2026, n. 767 affermi l’esatto contrario, e cioè che la stazione appaltante possa vietare il ribasso dei costi della manodopera, tale conclusione è manifestamente erronea.

La vicenda esaminata dal Tar concerne l’esclusione dalla gara di un operatore economico autore di un ribasso comprendente anche la manodopera.

Il Tar attribuisce massima valorizzazione alla lex specialis e rileva che “nella fattispecie il costo della manodopera non è ribassabile, come visto, per precisa scelta discrezionale della stazione appaltante (v. la lettera di invito, sub doc. 7, cit., e la relazione illustrativa, sub doc. 8 della ricorrente), che ha così espresso in maniera inequivoca la volontà di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera”.

La pronuncia si fonda chiaramente sul convincimento del supposto potere della lex specialis di derogare la legge o di introdurre previsioni non espressamente regolate dalla legge.

Si tratta di una visione erronea. Il ricorrente ha fatto ben presente che la fissazione di un divieto di estendere il ribasso ai costi della manodopera e, soprattutto, la conseguente esclusione costituiscano una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il Tar Sardegna controbatte, affermando: “Al riguardo, non coglie nel segno l’assunto della controinteressata secondo cui sarebbe nulla la vista previsione della lex specialis che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro”.

Ora, sebbene il fine generale evidenziato dal Tar, la tutela del lavoro, sia da considerare commendevole ed apprezzabile, resta comunque oggettivo che:

  1. ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del d.lgs 3672023 “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”;
  2. la previsione dell’esclusione come conseguenza di un ribasso della manodopera vietato dalla lex specialis è all’evidenza una causa di esclusione ulteriore e diversa da quelle considerate dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti;
  3. conseguentemente questa clausola è nulla per espressa disposizione di legge;
  4. nè la stazione appaltante, nè il Tar, sulla base dell’apprezzamento del valore etico della tutela del lavoro, possono far prevalere la lex specialis sul contenuto della legge, che per gli atti di secondo grado è necessariamente imperativo e costituisce misura della loro efficacia; nel caso di specie, l’esclusione è addirittura considerata nulla direttamente dalla legge;
  5. in ogni caso, la lex specialis non può derogare le disposizioni di legge, ma solo fissare le regole specifiche della gara: non è, dunque, consentito introdurre limiti all’esercizio dell’autonomia imprenditoriale, quali un vincolo al ribasso, che non trovi supporto nella norma.

Sebbene si trattasse, nel caso esaminato, di appalto ad alta intensità di manodopera, nel quale il costo di essa era evidentemente determinante, in ogni caso la stazione appaltante non poteva imporre un divieto di ribasso.

Allo scopo di evitare il rischio di dumping nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera, l’articolo 110 del d.lgs 36/2023 appresta tutele tipiche e come tali inderogabili:

  1. l’obbligatorietà del il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  2. la possibilità di contenere moltissimo il punteggio da assegnare al ribasso, visto che esso può essere contenuto entro il 30% complessivo: “entro” significa la possibilità di fissare un limite percentuale ben più basso;
  3. soprattutto, laddove la stazione appaltante ritenga opportuno restringere la competizione tra i concorrente ai soli elementi di qualità della prestazione, senza incidere in alcun modo sul costo, può operare mediante il comma 5 dell’articolo 110 citato: “L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.

Esistendo, quindi, molteplici strumenti tipici per scongiurare il rischio che il guadagno dell’operatore economico sia garantito a detrimento delle tutele del costo del lavoro, mentre simmetricamente nessun appiglio esiste per disporre mediante la lex specialis un divieto a ribassare la manodopera, in chiarissimo contrasto con i principi di autonomia organizzativa e di concorrenza delle imprese come acclarato ormai dalla giurisprudenza maggioritaria che ha compreso la piena ribassabilità di tale elemento del prezzo, le indicazioni del Tar Sardegna appaiono del tutto fuori mira e certamente da rigettare.

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