La recente sentenza del Tar Sardegna, Sez. I, del 18 luglio 2025, n. 641 riguarda la legittimità o meno della esclusione di una società da una gara di appalto di servizi, motivata con riferimento al fatto che il Presidente del Consiglio di Amministratore e il Procuratore speciale, sono stati rinviati a giudizio per il reato ex art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture.
In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto, in forza di quanto previsto dagli artt. 94, commi 1 e 3 e 95, comma 1 lett. e), del Codice degli appalti – d. lgs. n. 36 del 2023, deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione di una società da un appalto di servizi, adottato a seguito di approfondita istruttoria e di compiuto o apprezzamento valutativo, nonché di apposita interlocuzione procedimentale in contraddittorio, motivato con riferimento alla carenza, in capo all’operatore economico, dei requisiti di ordine generale di affidabilità e integrità e, in particolare, con riguardo al fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Procuratore Speciale della società interessata sono stati rinviati ai giudizio per il reato ex art. 356 c.p. – frode nelle pubbliche forniture.
I fatti che emergono dalla richiesta di rinvio a giudizio sono suscettibili di incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante, in quanto, nella motivazione del provvedimento espulsivo, si è dato conto della sussistenza di un illecito professionale desumibile dalla “contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo art. 94”.
La giurisprudenza ha dichiarato legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso un consorzio stabile da una gara di appalto di lavori, che sia motivato con riferimento al fatto che il Vice presidente della consorziata esecutrice e detentrice del 94% delle quote del medesimo consorzio è stato sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per gravissimi fatti di corruttela/concussione relativi ad appalti indetti dalla medesima P.A. appaltante – che, quale parte offesa, si è anche costituita parte civile nel suddetto procedimento penale – a nulla rilevando che non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna; infatti, ai fini della valutazione dell’esistenza di un grave errore professionale, correlato a fatti di rilevanza penale, non è necessaria la previa adozione di una misura penale a carico di un soggetto che agisce ed opera per la società interessata, ovvero la disposizione nei suoi confronti del rinvio a giudizio; rileva, piuttosto, che i fatti presi in considerazione dalla stazione appaltante, quand’anche di rilevanza penale, siano espressivi di un grave errore professionale (Tar Sicilia – Palermo, Sez. I – sentenza 18 dicembre 2020 n. 2930;TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 811 del 14 maggio 202o).
