E’ illegittima l’esclusione del concorrente che non abbia provveduto a fornire i giustificativi dell’offerta entro i termini assegnati.
Secondo il ragionamento condotto dal Collegio, la Stazione appaltante è comunque tenuta a valutare la sostenibilità dell’offerta prima di escludere l’operatore economico.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza 8107/2025.
Il caso affrontato
Nel caso sottoposto al Collegio, un’Azienda sanitaria aveva indetto una procedura per l’affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie.
La seconda classificata (fornitore uscente) contestava i risultati della procedura, adducendo svariate censure, tra le quali figurava il fatto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa a causa del ritardo con il quale aveva fornito il riscontro all’accertamento dell’anomalia dell’offerta.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo che non vi fosse stato un ritardo addebitabile all’aggiudicataria nell’invio delle giustificazioni nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia e che i giudizi espressi dalla commissione rispetto ai criteri di gara non fossero suscettibili, anche alla luce delle allegazioni della ricorrente e dell’ampia discrezionalità della commissione, di essere censurabili sul piano di un evidente sviamento.
La ricorrente presentava, pertanto, ricorso in appello.
La decisione del Collegio
I giudici d’appello non hanno ritenuto fondato il ricorso.
Il Collegio ha evidenziato che i giustificativi erano stati inviati tempestivamente con PEC, ma per un disguido, la stazione appaltante, inizialmente, non era stata in grado di leggerli perché i documenti erano riuniti in un unico file compresso tramite il software “winzip”.
A seguito della richiesta di inviare nuovamente i documenti, l’aggiudicataria aveva quindi trasmesso la documentazione con un diverso formato non compresso.
La documentazione ricevuta con l’invio dei file singoli, successivamente richiesta e ricevuta, corrispondeva poi a quanto contenuto nel file zip originariamente inviato, come dimostrava la verifica della firma digitale apposta sui documenti.
In ogni caso, secondo i giudici, la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta non poteva comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta.
D’altra parte, né l’art. 110 del codice, e neppure il disciplinare di gara indicavano come perentorio il termine di 15 giorni relativo alla presentazione dei giustificativi dell’offerta.
Conclusioni
In sostanza erano assenti i presupposti per poter legittimamente disporre l’esclusione dell’operatore economico risultato aggiudicatario dell’appalto.
Per tali motivi il ricorso non è stato accolto.
