Con la sentenza n. 233/2025, il Tar Calabria ha confermato l’esclusione da una gara di un concorrente che, pur avendo indicato un’offerta economica chiara e completa, non l’ha formulata come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, come previsto dal disciplinare, ma in valore assoluto. Il giudice ha ribadito la vincolatività della clausola di gara e l’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio nei casi di irregolarità dell’offerta economica. Tuttavia, alla luce del principio del risultato introdotto dal nuovo Codice, si riaffaccia l’ipotesi che, in casi simili, possa essere legittima la richiesta di chiarimenti che non alterano l’offerta ma ne esplicitano solo il contenuto, favorendo un approccio più sostanziale e meno formalistico.
