Il TAR Lazio, con sentenza n. 13244/2025, ha ribadito la natura perentoria del termine assegnato per il soccorso istruttorio, la cui inosservanza legittima l’esclusione dalla procedura. Un’eccezione è ammessa solo in presenza di cause non imputabili al concorrente, ovvero eventi estranei alla sua sfera giuridico-organizzativa. Non integra tale ipotesi il malfunzionamento della PEC del candidato, ritenuto fatto a lui imputabile.
