È corretta l’esclusione di un concorrente che, a causa di un sovraffaticamento della piattaforma telematica, abbia caricato la documentazione di gara 8 secondi dopo la scadenza del termine previsto per adempiere? Secondo quanto espresso nella sentenza del TAR Campania n. 800/2024, assolutamente no. Infatti, non potrebbero essere a suo carico le anomalie manifeste del sistema né i meri ritardi nella ricezione delle offerte. Il sovraffaticamento per eccesso di dati in entrata, cioè, non potrebbe riversarsi su di lui. Pertanto, qualificare come “ritardo” gli 8 secondi violerebbe il principio di proporzionalità. Inoltre, poi, nel caso di specie, la mancanza di un termine iniziale per il caricamento dei documenti, avrebbe impedito di criticare la scelta del ricorrente di procedervi solo 2 ore prima dalla scadenza. Tale scelta, invero, andrebbe ritenuta del tutto congrua rispetto ai tempi ordinariamente preventivabili per svolgere l’operazione.
