I contratti di servizi e forniture richiederebbero, da parte della stazione appaltante, attenti controlli in fase di esecuzione. Infatti, come chiarito nella delibera Anac n.244, non sarebbe possibile giustificare i mancati controlli affermando il mancato riscontro di lamentele da parte dei fruitori del servizio. Il caso specifico sottoposto all’Authority riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo di una Regione del Nord.
Un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dall’operatore economico, non risulterebbe funzionale alle finalità per cui è stato pensato. La remissione dell’accertamento della non idonea conduzione del servizio all’accadimento dell’evento critico/problematico, evidenzierebbe, cioè, un’importante criticità nello svolgimento dell’attività di vigilanza/controllo di competenza della s.a.
