Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1075 del 4 marzo 2026, chiarisce che nelle gare pluriennali l’offerta economica non è incongrua solo perché non considera futuri aumenti del costo del lavoro non prevedibili al momento della presentazione. La verifica di congruità deve basarsi sulle informazioni disponibili al tempo dell’offerta, potendo la stazione appaltante valutare anche spese generali e flessibilità organizzativa dell’operatore. Il TAR precisa inoltre che l’omessa allegazione delle certificazioni CAM non comporta esclusione se la lex specialis non lo prevede espressamente, restando l’obbligo di produrle in fase esecutiva.
