Le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a scorrere le graduatorie ancora vigenti e possono applicare la propria discrezionalità nello scegliere se reclutare nuovi dipendenti mediante concorso pubblici.
L’ordinanza del Tar Lombardia, Milano, Sezione III 14 novembre 2025, n. 1272 applica in maniera rigorosa l’interpretazione autentica posta dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2025, norma che ha restituito alle pubbliche amministrazioni l’autonomia di scegliere come reclutare i propri dipendenti, da anni limitata dalla giurisprudenza orientata a ritenere prioritario scorrere le graduatorie.
Vero è che il d.l. 25/2025 disponendo, all’opposto, che prioritari sono i concorsi, incide sulla posizione degli idonei, evidentemente meno tutelata; ma occorre ricordare che essi non hanno mai avuto nè un diritto soggettivo, nè un’aspettativa legittima, bensì solo un generico interesse qualificato allo scorrimento.
La necessità di scorrere le graduatorie, prima di indire i concorsi, è una creazione integralmente giurisprudenziale, mai radicatasi su norme di diritto positivo, del resto inesistenti sul punto.
La giurisprudenza ha ritenuto di sortire un’interpretazione posta a tutelare le finanze pubbliche, ritenendo meno oneroso scorrere graduatorie ancora efficaci, invece di indire nuovi concorsi, così indirettamente rafforzando la posizione degli idonei.
Nei fatti, poi, questa posizione giurisprudenziale si è scompattata tra Tar che l’hanno applicata in maniera rigorosissima, togliendo qualsiasi spazio alla possibilità di assumere comunque per concorso ogni volta che fosse vigente una graduatoria per profili identici o anche solo equivalenti; e Tar che hanno lasciato aperti spiragli per non scorrere le graduatorie, in base però a defatiganti motivazioni e dimostrazioni molto puntuali dell’assoluta non assimilabilità dei profili.
Ne sono scaturite due conseguenze non proprio consoni all’utilità collettiva. La prima: la compressione davvero eccessiva e senza costrutto dell’autonomia delle PA, private della stessa possibilità di decidere come soddisfare le proprie esigenze di reclutamento, obbligandole a dover necessariamente scorrere graduatorie anche obsolete, tra durata eccessiva della loro efficacia (ricordiamo gli anni infiniti delle proroghe a parte che i 3 anni nuovamente previsti per gli enti locali sono certamente sovradimensionati) e velocità nel fare fronte a nuove competenze ed esigenze.
La seconda: l’insorgere di un contenzioso sterminato, del quale è ancora figlia l’ordinanza Tar Lombardia, Milano, Sezione III, 14 novembre 2025, n. 1272, intervenuta per risolvere un ricorso promosso da un idoneo di una graduatoria rivoltosi al giudice perchè l’ente non l’ha scorsa, ma ha indetto un nuovo concorso.
Il Tar ha respinto le doglianze, facendo leva sulla norma contenuta nell’articolo 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2025, latore della quanto mai opportuna, per quanto tardiva interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del d.l. 101/2013 , da interpretare “nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Questa previsione rompe finalmente col passato, azzera le letture giurisprudenziali sintetizzare sopra e ridà finalmente alle amministrazione piena autonomia e discrezionalità nel decidere quali strumenti utilizzare per reclutare propri dipendenti.
