Con il parere n. 3545/2025, il MIT chiarisce che, nei casi previsti dall’art. 5, comma 7, lett. b) dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in cui sia necessario concordare nuovi prezzi non presenti nei prezzari, questi vanno determinati tramite analisi dei prezzi elementari (manodopera, materiali, noli, trasporti) riferiti alla data dell’offerta, in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecutore, e approvati dal RUP. Qualora comportino maggiori spese, i nuovi prezzi devono essere autorizzati dalla stazione appaltante. In assenza di riserve, si intendono definitivamente accettati.
