In una lite processuale sorta con riguardo al servizio integrato di igiene urbana, i giudici amministrativi bresciani (sentenza n. 636/2024) hanno evidenziato che l’offerta presentata in sede di gara (e recepita nel contratto di appalto) integrerebbe la base condivisa dai contraenti per lo svolgimento del rapporto e, come tale, non potrebbe più essere messa in discussione, dovendosi presumere che corrisponda a uno stato originario di equilibrio economico-finanziario. Tuttavia, l’adeguamento dei prezzi unitari ricadrebbe nel metodo tariffario, trattandosi di una condizione necessaria per il mantenimento dell’equilibrio economico -finanziario. Nei settori regolati, quest’ultimo garantirebbe tutti i soggetti coinvolti, avendo come obiettivo una gestione efficiente, non eccessivamente onerosa per gli utenti nonché finanziariamente sostenibile.
