Nell’ambito di un giudizio instaurato contro un regolamento comunale recante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali, la sentenza n. 2821/2024 del TAR Palermo ha colto l’occasione per ricordare che, nell’ambito della categoria dei regolamenti amministrativi, andrebbe compiuta una distinzione. Nello specifico, ci sarebbero i regolamenti di “volizione preliminare”, insuscettibili di produrre autonome lesioni sulla sfera giuridica altrui, non dovendo formare oggetto di impugnativa autonoma nel termine decadenziale; e i regolamenti di “volizione azione” che, con riferimento alle disposizioni immediatamente lesive, richiederebbero un’impugnazione immediata posta, in difetto, la stabilizzazione dei loro effetti.
