È quanto asserito a chiare lettere dal TAR Campania nella sentenza n. 1463/2024. I tre punti di maggiore interesse sviluppati dalla Corte sono stati i seguenti: 1) l’ordinanza di repressione di un abuso edilizio non avrebbe bisogno di alcuna specifica motivazione (l’abusività costituirebbe di per sé motivo sufficiente per l’adozione della misura repressiva e, pertanto, sarebbe sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge); 2) discutendosi di attività squisitamente vincolata, non potrebbe contestarsi all’ordinanza de qua il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta (proprio degli atti discrezionali); 3) anche a distanza di molti anni (e finanche decenni) dalla realizzazione del manufatto, l’Ente locale avrebbe il potere repressivo, senza una particolare motivazione sulle ragioni di pubblico interesse (sussistenti in re ipsa).
