Ad avviso dei giudici amministrativi napoletani (sentenza n. 3734/2024), il ricorso proposto da un consigliere comunale avverso le deliberazioni di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio, sarebbe inammissibile ove il consigliere: 1) abbia preso parte alla discussione della seduta consiliare dedicata, dichiarando, nella sua espressa qualità istituzionale di capogruppo della minoranza, di esprimere voto contrario in rappresentanza del gruppo; 2) non abbia sollevato tempestivamente la questione pregiudiziale di rinvio della discussione [1] sì da rientrare nei termini per la messa a disposizione della documentazione necessaria per l’esame preventivo degli atti ed esercitare il diritto di voto informato.
[1] Prerogativa, quest’ultima, prevista nel regolamento comunale.
