In una sentenza recente, il Consiglio di Stato si è occupato dell’impugnazione di un provvedimento comunale recante diffida a dar corso a dei lavori oggetto di CILA. Più nel particolare, l’Ente locale lo aveva indirizzato ad un Circolo associativo che voleva procedere a distribuire diversamente i locali interni di un proprio immobile [1], per renderlo sede delle proprie attività. Tale manufatto, peraltro, era ubicato in un contesto (sottoposto a vincoli di vario genere) per il quale le norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG recavano specifiche prescrizioni tese alla conservazione e alla inalterabilità dei luoghi, vietando qualsiasi forma di edificazione. Alla luce di tutto ciò, i giudici di Palazzo Spada hanno dato ragione all’amministrazione comunale. L’intervento oggetto della CILA, infatti, si sarebbe posto in contrasto con le menzionate previsioni delle NTA, concretando un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, giacché l’immobile, da locale-magazzino, sarebbe stato impiegato per attività sociali con profili anche commerciali.
[1] Fino a quel momento adibito a magazzino per la vendita dell’uva.
