Il principio del risultato: cos’è realmente? Un’enunciazione consolatoria? Un principio giuridico, ma talmente astratto che nessuna regola concreta vi può dipendere in modo standardizzato? Un totem? Un’enfatico argomento da convegno o pensosa riflessione in approfondimenti?
Nulla di tutto ciò. Un principio giuridico altro non è se non un quadro generale che indirizza operatori ed interpreti, orientando scelte operative ed esegesi verso approdi coerenti col principio stesso.
Ora, il principio del risultato, pur essendo da anni, ormai, lasciato passare per istituto chissà quanto innovativo ed impattante, esiste da sempre e lo si ritrova nell’articolo 97, comma 2, della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Il “buon andamento” altro non è che la finalizzazione dell’azione amministrativa al conseguimento del bene di interesse generale oggetto dell’esercizio del potere, col migliore impiego delle risorse disponibili ed il minore sacrificio possibile degli interessi contrapposti: quindi, esattamente il “risultato” dell’azione amministrativa.
Ora, se l’attenzione va concentrata sull’esito dell’azione e a condizione che il potere, di volta in volta, sia correttamente assunto e condotto dall’amministrazione a cui la legge abbia attribuito la competenza, sarebbe in effetti abbastanza contrario al “risultato” concentrare l’attenzione sulla scelta organizzativa del soggetto che nella specifica amministrazione poi adotti pulviscolari e specificissimi provvedimenti endoprocedurali.
Purtroppo, invece, il Legislatore non rinuncia a travestirsi da “capo ufficio” ed eccede nel dettaglio, come nel caso dell’adozione del provvedimento di esclusione dalle gare.
Da qui, l’insorgere di un contenzioso davvero privo di senso: le aziende, in relazione a norme di dettaglio delle quali era certo meglio fare a meno, sulla competenza ad escludere (il Rup, ma anche il dirigente, ma persino un delegato del Rup, a seconda delle letture, poi, caotiche e confusionarie della giurisprudenza), si abbarbicano a qualsiasi appiglio, per ricorrere contro esiti sfavorevoli delle gare.
Sicchè, il Consiglio di Stato, Sezione III, 03/07/2025 n. 05741 entra nel ginepraio dell’analisi giuridica connessa all’individuazione del soggetto competente, nell’ambito dell’ente appaltante, a porre in essere la valutazione dell’anomalia.
E’ la commissione di gara? No, rileva, per altro correttamente (punto 5. Della sentenza), Palazzo Spada, tocca al Rup.
Ma, la vera domanda è: cosa importa, concretamente, anche alla luce del principio del “risultato”, quale sia il soggetto che abbia materialmente verificato l’anomalia? Non sarebbe sufficiente che l’anomalia venga verificata dalla stazione appaltante, lasciata totalmente libera di decidere di volta in volta a chi assegnare tale compito, commissione, Rup, altri ancora?
I problemi di competenza posti su meri – per quanto importanti – adempimenti procedurali, posti dal Legislatore dimostrano che la “burocrazia” è erroneamente cercata nell’azione delle amministrazioni: essa è, invece, creata da norme scellerate, che si insinuano nei più minuti meandri regolativi, anche quando si dovrebbe lasciare al singolo ente la decisione sugli assetti organizzativi.
Non solo questo genere di norme creano bizantinismi e case di Kafka (e nel caso di specie, è inquietante che a scrivere dettagli così pulvisculari sulle competenze nelle procedure di appalto sia stato il Consiglio di Stato, paladino del principio del “risultato”), ma alimenta contenziosi costosi quanto inutili.
