Spetterebbe alla cognizione del giudice ordinario l’impugnazione di un provvedimento che non riguardi la materia dell’adeguamento dei prezzi, ma afferisca a un vero e proprio riequilibrio del sinallagma contrattuale. Così si è pronunciato, nella sentenza n. 5973/2024, il Consiglio di Stato dopo che un operatore economico aveva lamentato uno squilibrio nel rapporto tra prestazione e controprestazione, successivo alla aggiudicazione del contratto di appalto, determinato dalla introduzione di una nuova normativa UE che ha imposto l’obbligo di fornire prodotti plastic free, diversi da quelli offerti in gara.
