Il TAR Lazio, con la sentenza n. 16215/2025, ha chiarito che il principio di equivalenza si applica anche ai requisiti minimi della lex specialis, purché questi abbiano natura funzionale. Sono quindi ammissibili offerte che, pur non riproducendo esattamente le soluzioni tecniche richieste (es. un doppio ingresso integrato), garantiscano le stesse prestazioni mediante soluzioni alternative (es. raccordo a Y) e documentazione tecnica adeguata. L’equivalenza è esclusa solo quando i requisiti sono strutturali o in presenza di un aliud pro alio.
