Il proprietario incolpevole, a volte, deve bonificare

Ad avviso del TAR Lazio (sentenza n. 5782/2024), l’impossibilità di imporre le opere di bonifica al proprietario di un terreno inquinato non responsabile del relativo inquinamento si giustificherebbe per la natura sanzionatoria della misura. Tuttavia, diverso discorso andrebbe fatto per le misure di messa in sicurezza di emergenza, le quali, così come le misure di prevenzione, non…

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Ad avviso del TAR Lazio (sentenza n. 5782/2024), l’impossibilità di imporre le opere di bonifica al proprietario di un terreno inquinato non responsabile del relativo inquinamento si giustificherebbe per la natura sanzionatoria della misura. Tuttavia, diverso discorso andrebbe fatto per le misure di messa in sicurezza di emergenza, le quali, così come le misure di prevenzione, non presentando una natura tale, sarebbero imposte dal principio di precauzione e dal correlato principio dell’azione preventiva e, quindi, graverebbero sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente senza necessità di accertarne il dolo o la colpa. Fermi restando i predetti principi, un’eccezione che farebbe gravare sul proprietario (non responsabile dell’inquinamento) la messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale sarebbe quella nella quale egli, ancorché non responsabile né obbligato, abbia attivato volontariamente questi ultimi interventi, presumibilmente motivato dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie. In quest’ultima ipotesi, infatti, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole andrebbe rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa.

In conclusione, ciò che rileverebbe affinché il proprietario che non ha inquinato possa ritenersi gravato dall’obbligo di bonifica «è che lo stesso abbia attivato volontariamente gli interventi di bonifica, con ciò intendendo – che lo stesso abbia assunto specifici obblighi (nonché intrapreso ben determinati adempimenti) nei confronti dell’Amministrazione competente».

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