Nel parere consultivo Anac n. 63 del 14 febbraio 2024, l’autorità amministrativa indipendente è stata chiamata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie della c.d. “finanza di progetto” (meglio conosciuta come “partenariato pubblico privato”). In particolare, era stato chiesto se la sola presentazione della proposta da parte di un soggetto privato (ai sensi dell’art. 183, co. 15, d.lgs. n. 50/2016) prima del 1° luglio 2023, consentisse di ritenere applicabile il predetto d.lgs. all’intera procedura. A tal proposito, dopo aver essenzialmente evidenziato, nel nuovo Codice, la riconduzione della finanza di progetto nella generale disciplina delle concessioni, è stato osservato che la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi della disposizione citata, non rientrerebbe nella casistica dei “procedimenti in corso” (di cui all’art. 226, co. 2, d.lgs. n. 36/2023) e, quindi, non permetterebbe l’applicazione del previgente assetto.
