Il MIT, con il Parere n. 3656/2025, chiarisce che il subappalto si configura quando l’appaltatore affida a terzi parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi in capo al subappaltatore, ai sensi dell’art. 119 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Le soglie del 2% o dei 100.000 euro rilevano solo per l’assimilazione automatica delle forniture con posa in opera e dei noli a caldo, ma la loro mancata superazione non esclude la natura di subappalto quando il contratto con terzi presenta la causa tipica dell’appalto ed è diretto verso l’Amministrazione. Il comma 16 conferma che anche i subappalti sotto soglia restano tali, con termini autorizzativi ridotti della metà.
