In un giudizio avente ad oggetto il provvedimento di rigetto della valutazione di impatto ambientale richiesta da una società nel 2019 al fine di realizzare un impianto di recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi (rientrante nella tipologia di impianti sottoposti ad A.I.A.) il TAR Lazio ha svolto alcune precisazioni. In particolare, il comma 1 bis, art. 15 della l. regionale n. 27/1998, come introdotto dall’art. 9 della l. regionale n. 16 del 23 novembre 2020, prescrive che «Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del medesimo d.lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti». Orbene, tale divieto di installazione di nuovi impianti di incenerimento (o di coincenerimento) si applicherebbe, in forza del comma 1 ter della disposizione da ultimo citata, anche ai procedimenti di autorizzazione, pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Esso, quindi, si riferirebbe, all’evidenza e indistintamente, a tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento – indipendentemente dalla tipologia di rifiuto utilizzato (urbani o speciali non pericolosi) – con finalità dichiarate di precauzione, prevenzione e sostenibilità ambientale nonché di coordinamento dell’impiantistica medesima con la pianificazione regionale nella gestione dei rifiuti.
