Chi scrive lo evidenzia da sempre: il datore di lavoro pubblico dispone di un’autonomia di diritto privato negoziale estremamente limitata e vincolata, totalmente non paragonabile a quella piena del datore privato.
L’ordinanza della Cassazione 11 giugno 2026, n.19269, lo conferma. La suprema Corte è lapidaria: “il datore di lavoro pubblico, a differenza del datore di lavoro privato, non ha il potere di disporre del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva, neppure in senso migliorativo, ai sensi degli artt. 24 (per il lavoro dirigenziale) e 45 d.lgs. n. 165/2001; l’eventuale volontà della pubblica amministrazione di attribuire al dipendente un trattamento di miglior favore resterebbe, dunque, a differenza che nel lavoro privato, del tutto irrilevante (si veda per tutte: Cass. n. 11645/2021; n. 6715/2021 e giurisprudenza ivi citata; S.U. n. 21744/2009)”.
Per tali ragioni, trattamenti economici superiori ai valori massimi definiti dalla contrattazione nazionale collettiva che il sindaco ritenga di riconoscere ai dirigenti sono un illecito civile, che fa scattare in capo all’ente locale l’obbligo di recuperarli, quale restituzione di indebito, senza alcuna possibilità per il dirigente di eccepire la percezione in buona fede.
La pronuncia in commento non si occupa della specifica questione, ma è evidente il rischio concreto anche della produzione di un danno erariale.
Quel che rileva è l’assenza quasi totale del potere del datore pubblico di esercitare i propri poteri negoziali derogano o modificando le disposizioni contrattuali collettive.
Nell’ambito del lavoro pubblico l’ordinamento dispone una vera e propria gerarchia rigida ed assoluta tra il livello della contrattazione nazionale collettiva, da una parte, e quella decentrata e individuale dall’altra.
Spazi di intervento ridottissimi sono talora concessi alla contrattazione decentrata, quando i Ccnl prevedono che le parti possono ad esempio scegliere di quantificare determinati istituti entro comunque minimi o massimi inderogabili.
La contrattazione individuale, invece, a differenza di quanto avviene nel settore privato, risulta totalmente depotenziata. Il contratto individuale di lavoro appare una sorta di “testimonianza”: un atto dovuto, visto che è il contratto il titolo di costituzione del rapporto di lavoro, ma di fatto privo di contenuti regolatori, visto che la disciplina del rapporto è interamente esaurita dalle leggi e dalla contrattazione nazionale, oltre che per alcuni limitati aspetti (per lo più riguardanti il salario accessorio e poche voci del trattamento normativo) dalla contrattazione decentrata integrativa.
Il contratto individuale, e tanto meno atti del sindaco (comunque, anche se inquadrati come “amministrativi” e denominato come “decreti” sono e restano solo atti datoriali di diritto privato) non può quindi disporre un trattamento economico per i dirigenti superiore ai tetti dei Ccno, come specifica in maniera chiarissima l’articolo 24, comma 1, del d.lgs 165/2001: “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali …”. Lo stesso, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del medesimo d.lgs 165/2001, vale per le aree non dirigenziali: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”.
