Illegittima la normativa italiana che vieta la monetizzazione delle Ferie. Sentenza CGUE

La Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 18 gennaio 2024 Nella causa C‑218/22 oggettivamente è meno clamorosa di quanto non appaia. Essa, infatti, è in linea con le più recenti pronunce della Cassazione, giunte già da tempo alle medesime conclusioni operative. La Corte di Giustizia evidenzia in modo netto la contrarietà del divieto di monetizzare le…

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La Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 18 gennaio 2024 Nella causa C‑218/22 oggettivamente è meno clamorosa di quanto non appaia.

Essa, infatti, è in linea con le più recenti pronunce della Cassazione, giunte già da tempo alle medesime conclusioni operative.

La Corte di Giustizia evidenzia in modo netto la contrarietà del divieto di monetizzare le ferie posto dal d.l. 95/2012 (una delle tante disposizioni del Governo Monti troppo drastiche, troppo poco meditate), se inteso come assoluto, per chiaro contrasto con le direttive europee.

Tuttavia, la sentenza ricorda che la monetizzazione è dovuta solo laddove il lavoratore dimostri di non aver potuto godere delle ferie per fatto del datore.

Qualora, invece, sia questo a dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie e di averlo correttamente informato delle conseguenze (perdita ed impossibilità di monetizzare), la disposizione di diritto interno può essere applicata.

E’ reperibile qui un modello di invito a collocarsi in ferie adeguato alla decisione della UE, che comunque si riporta di seguito:

Comune di _____________

Provincia di ____________

Prot. n. __________

Spettabile

___________

Responsabile Personale

______________

Oggetto: Atto di gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica adottato dal responsabile di servizio/dirigente coi poteri del privato datore di lavoro[1] – Collocazione d’ufficio in ferie nei giorni ____________________. Dipendente _________________

Decisione

Ai sensi dell’articolo 2109, comma 2, del codice civile, che attribuisce al datore di lavoro la possibilità di fissare il periodo di ferie dei dipendenti, pongo in ferie d’ufficio la S.V.I. il giorno/i giorni _______________.

Motivazione

L’articolo 2109 del codice civile, stabilisce che i dipendenti hanno diritto alla fruizione di un periodo annuale di ferie “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore”.

L’articolo 38, comma 9, del Ccnl 16.11.2022 prevede che le ferie siano “sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale”.

Il successivo comma 10 dispone che “L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

Inoltre, il successivo comma 12 dispone: “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.

La normativa contrattuale pone chiaramente le seguenti reciproche obbligazioni:

  1. il datore di lavoro pubblico è tenuto a predeterminare a inizio anno il calendario dei periodi di ferie fruibili, mettendolo a disposizione dei dipendenti, con l’invito formale (allo scopo è anche sufficiente un invio con mail massiva) a programmare le ferie individuali, inserendo tutte le giornate maturabili in corso d’anno;
  2. il lavoratore è, a sua volta, obbligato ad effettuare la programmazione, nel rispetto della pianificazione e dei turni disposti nell’unità organizzativa di appartenenza, inserendo tutte le giornate maturabili. La possibilità di fruire di alcuni giorni di ferie per ragioni personali entro il mese di giugno dell’anno successivo è sempre garantita.

Il dipendente

🞎_____________ non ha programmato del tutto

🞎ha programmato solo parzialmente

🞎non ha effettivamente fruito delle ferie programmate nei giorni _______________,

contravvenendo alle precise obbligazioni cui è tenuto.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza 12.2.2020, n. 3476, ha disposto, in primo luogo, che “occorre ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 2013 ha affermato che: “(…) le ferie del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle regionali, rimangono obbligatoriamente fruite «secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti», tuttora modellati dalla contrattazione collettiva dei singoli comparti”. In secondo luogo, l’Ordinanza evidenzia che “Questa Corte (Cass., n. 27206 del 2017, punto 2.9. del Considerato) ha affermato che qualora nel corso del rapporto di lavoro il dipendente non abbia usufruito delle ferie e dei riposi compensativi nella misura contrattualmente prevista, il datore di lavoro è legittimato ad imporre la fruizione degli stessi, anche per prevenire richieste di pagamento dell’indennità sostitutiva”. L’Ordinanza aggiunge: “Tale statuizione trova completamento nell’affermazione (Cass., n. 15652 del 2018, n.- 2496 del 2018, n. 13860 del 2000) che dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”. Lo’ stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali”.

In conseguenza di ciò, “il datore di lavoro, atteso il diritto del lavoratore alle ferie retribuite, che costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (sentenza CGUE Maschek, del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25), è tenuto a regolare la fruizione delle ferie attraverso la tempestiva programmazione delle stesse. Ed infatti, l’art. 2109 cod. civ., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore dì lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione (cfr., Cass., n. 11016 del 2017)”.

Non osta a quanto qui segnalato la sentenza CGUE (Prima Sezione), 18 gennaio 2024 Nella causa C‑218/22, ove si afferma: “Infatti, Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). Aggiunge detta ultima sentenza: “A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria. L’onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46)”.

Con nota [identificare n. di protocollo e data nel caso di formulazione formale; identificare data di invio e strumento di invio se si è utilizzato uno strumento massivo di trasmissione, come mail o eventuale sistema di comunicazione tramite piattaforma gestionale digitale delle presenze-assenze] questa amministrazione ha inviato ai dipendenti il sistema di pianificazione delle ferie, invitandoli ad inserire le ferie previste, in accordo col responsabile dell’ufficio; con successiva nota ________, il sottoscritto, constatando che Lei non ha programmato/ha programmato solo parzialmente le ferie, l’Ha invitata ad adempiere all’obbligazione; con successiva nota _________, constatato il permanere della mancata programmazione/la mancata fruizione effettiva delle ferie, pur programmate, nei giorni ___________________, l’ha invitata formalmente a fruirne, indicando un calendario preciso col quale ha offerto la modalità di consumo delle giornate di ferie non utilizzate.

Lei, tuttavia, non ha dato cenni di risposta e consenso all’invito/offerta a fruire delle ferie, perdurando nella mancata fruizione.

Pertanto, si sono prodotti i presupposti evidenziati dalla giurisprudenza della Cassazione e della CGUE perché il datore di lavoro La possa collocare in ferie d’ufficio.

Cosa fare

Lei è tenuto a rispettare la fruizione delle ferie, come determinata d’ufficio dal sottoscritto, secondo il calendario specificato sopra.

I dipendenti posti in ferie d’ufficio non possono recarsi al lavoro nelle giornate indicate.

Avvertenze

Si precisa che anche laddove i dipendenti posti in ferie d’ufficio dovessero recarsi al lavoro nei giorni sopra specificati di collocazione in ferie obbligatorie, le ferie saranno comunque considerate consumate e verrà attivato il procedimento disciplinare per violazione delle disposizioni organizzative.

In ogni caso, si informa la S.V. che laddove, comunque e per qualsiasi ragione, non adempia a quanto qui disposto, ferme restando conseguenze disciplinari eventuali, le ferie da Lei non fruite andranno perse al termine del periodo di riferimento e del periodo di riporto autorizzato, e non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.

Controlli

Il personale incaricato della gestione delle ferie, mediante l’accesso ai programmi informatici dell’ente, ha il compito di verificare il puntuale rispetto di questo provvedimento.

Responsabilità

Della corretta esecuzione della presente direttiva risponde direttamente il responsabile direttamente preposto al coordinamento della Sua attività lavorativa, chiamato a riferire con ogni urgenza sulla situazione.

Cordialità.

Il Dirigente/Il responsabile di servizio

__________________________

  1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001: “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9”. 

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