Illegittimità vs silenzio assenso

Secondo il TAR Napoli (sentenza 1388/2024)  il consolidato orientamento secondo il quale il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire non si formerebbe per il solo fatto dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione e dell’adempimento degli oneri documentali necessari per l’accoglimento della domanda, risulterebbe mutato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio…

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Secondo il TAR Napoli (sentenza 1388/2024)  il consolidato orientamento secondo il quale il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire non si formerebbe per il solo fatto dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione e dell’adempimento degli oneri documentali necessari per l’accoglimento della domanda, risulterebbe mutato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Pertanto, dovrebbe ritenersi illegittimo il provvedimento comunale di diniego di un’istanza tendente ad ottenere il rilascio di una attestazione relativa alla avvenuta formazione del silenzio assenso (ex art. 20 d.P.R. 380/2001) sulla domanda di rilascio di permesso a costruire, motivato con riferimento al fatto che il titolo edilizio non si sarebbe formato per contrasto dell’intervento edilizio con la disciplina urbanistica vigente. In tal senso, peraltro, deporrebbe la previsione della annullabilità d’ufficio di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 anche nel caso in cui il «provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20». Essa, infatti, presupporrebbe che la violazione di legge non osti al perfezionamento silente della fattispecie.

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