A seguito del reclamo di un soggetto che lamentava la pubblicazione sull’Albo online di un Comune di informazioni riguardanti le vicende derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro tra lui e l’ente locale, il Garante per la Protezione dei dati personali (provvedimento n. 10073751/2024) è intervenuto sanzionando il secondo. Nello specifico, con riguardo alla base giuridica che avrebbe giustificato la diffusione dei dati personali del reclamante, il Comune non avrebbe dimostrato l’esistenza di uno specifico obbligo di legge, ricadente su di sé, a pubblicare atti e documenti quali, tra gli altri, le dimissioni volontarie del reclamante e le conseguenti determinazioni derivanti dalla richiesta di vedersi riconosciuti i giorni di congedo ordinari non fruiti. Al riguardo, l’autorità indipendente avrebbe chiarito più volte che anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità non produrrebbe alcun automatismo rispetto alla diffusione online dei dati e delle informazioni personali, né una deroga ai principi in tema di protezione dei dati personali.
