IMU, gettito abbattuto per i comuni. La manovra 2026 legifica gli orientamenti del MEF

I commi 853 e seguenti della L. 199/2025 introducono in forma di interpretazione autentica una serie di disposizioni di fatto innovative in materia di requisiti per la fruizione dell’esenzione dell’IMU di attività sanitarie e didattiche, dando valore di legge agli orientamenti del MEF che spesso sono stati smentiti dalla giurisprudenza. In particolare, per ciò che…

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I commi 853 e seguenti della L. 199/2025 introducono in forma di interpretazione autentica una serie di disposizioni di fatto innovative in materia di requisiti per la fruizione dell’esenzione dell’IMU di attività sanitarie e didattiche, dando valore di legge agli orientamenti del MEF che spesso sono stati smentiti dalla giurisprudenza.

In particolare, per ciò che riguarda le attività sanitarie, il requisito di non commercialità si verifica in caso di accreditamento con il servizio sanitario nazionale con prestazioni gratuite o oggetto di contribuzione secondo quanto previsto dalla legge. In caso di non accreditamento il requisito è soddisfatto se le attività sono svolte a titolo gratuito ovvero con corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale “tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo di servizio” La norma prevede altresì che gli enti non commerciali accreditati o convenzionati beneficiano dell’esenzione IMU indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente e/o dei familiari e che non rileva dell’applicazione dell’esenzione l’inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.

Con riferimento alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, il carattere non commerciale si realizza se il corrispettivo medio percepito è inferiore al “costo medio per studente” (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal ministero dell’università. 

Si precisa inoltre che le disposizioni in questione non danno luogo a rimborsi di somme già versate, avvalorando così il carattere innovativo delle modifiche alla disciplina delle esenzioni IMU in questione.

Come giustamente evidenziato da Anci, tali innovazioni comporteranno probabilmente ulteriori riduzioni del gettito IMU comunale e potranno determinare contenziosi per le difformità che introducono rispetto alla nozione di attività commerciale sancita dal diritto comunitario e dalla legge 1/2012, che ha revisionato la disciplina delle esenzioni IMU ponendo un argine al prosieguo della procedura di infrazione dell’Unione europea per la violazione delle norme sugli aiuti di Stato in relazione al previgente regime delle esenzioni ICI.

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