Inammissibile accettare che le stazioni appaltanti indichino più di Un Ccnl negli atti di gara

La sentenza del TAR Molise, sez. I, nella sentenza 31/12/2025, n. 405 appare assolutamente non condivisibile. Come ben rileva Salvio Biancardi, spalanca le porte ad attuazioni utilitaristiche e speculative della norma posta a tutelare il lavoro presso gli appaltatori. Infatti, rende possibile agli operatori economici scegliere indifferentemente tra più Ccnl, cumulativamente elencati dalla stazione appaltante,…

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La sentenza del TAR Molise, sez. I, nella sentenza 31/12/2025, n. 405 appare assolutamente non condivisibile. Come ben rileva Salvio Biancardi, spalanca le porte ad attuazioni utilitaristiche e speculative della norma posta a tutelare il lavoro presso gli appaltatori.

Infatti, rende possibile agli operatori economici scegliere indifferentemente tra più Ccnl, cumulativamente elencati dalla stazione appaltante, senza specificare quali, sul presupposto che detti Ccnl siano tra loro certamente equivalenti.

In tal modo, a ben vedere, la stazione appaltante si esenta dalla – per la verità estremamente complessa e lunga – attività di cernita e confronto tra i vari (troppi) Ccnl vigenti, per indicare con precisione quale sia quello al quale fare riferimento per le tutele economiche e giuridiche “minime” da assicurare con l’appalto.

Il Tar finisce per condividere un atteggiamento torpido e poco accurato della stazione appaltante, col rischio che l’esempio venga seguito e peggiorato: se vanno bene tre Ccnl, perchè non prevederne allora 10 o comunque quel numero che probabilmente poi esenti dalla verifica concreta delle equivalenze?

Il tutto conferma che la disciplina codicistica della tutela del lavoro è sommaria, pensata male, scritta peggio e, come si nota, anche suscettibile di interpretazioni “pelose”, volte ad un suo totale aggiramento.

Il tutto, perchè il legislatore si è ostinato a restare a metà tra la tutela assoluta della libertà di impresa di scegliere in totale autonomia il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti, e la altrettanto assoluta tutela del rapporto di lavoro mediante la disposizione imperativa di minimi salariali.

Come sempre, le regolazioni normative poste in una via di mezzo fanno più danno che altro. Lo dimostrano il complicatissimo sistema di determinazione delle equivalenze e l’altrettanto farraginoso metodo per individuare il Ccnl più opportuno, e più ancora la sterminata ed inestricabile giurisprudenza, contraddittoria, poco analitica, incerta, sorta dall’immenso contenzioso cagionato dalle disposizioni del codice.

Un risultato esiziale, negativo, costoso, deleterio. La Corte costituzionale ha dimostrato che tutelare il lavoro con la determinazione obbligatoria di un minimo salariale disposto dalla PA sarebbe possibile: in questo modo si supererebbero tutte le empasse e negatività sorgenti dalla sciagurata disciplina contenuta nel d.lgs 36/2023.

E’ da temere, e dare per scontato, che ci vorrà ancora lungo tempo perchè si comprenda quanti danni stiano derivando dalla disciplina codicistica delle tutele del lavoro.

Ma, è davvero consentito, rebus sic stantibus, alle stazioni appaltanti di indicare più di un Ccnl nelle regole di gara?

Il Biancardi, rassegnato, osserva: “la normativa non lo vieta espressamente”. E, forse, su questa base la stazione appaltante ha operato, né il Tar ha avuto modo di eccepire.

Ma, si tratta di una visione da non condividere. La normativa che disciplina l’azione amministrativa non è e non deve essere retta dal principio – valevole solo nei rapporti commerciali privatistici – che è consentito tutto ciò che non sia espressamente vietato.

La normativa pubblicistica è sorretta anche e soprattutto dal principio di legalità, alla luce del quale la PA, lungi dall’agire e decidere in base a quel che non sia espressamente vietato, può solo porre in essere decisioni, frutto di procedimenti specificamente regolati, espressamente previste dalla legge, con i contenuti e le modalità tassativamente indicate; sicchè, ogni deviazione, per quanto “non espressamente vietata” risulta contrastante col modello edittale e, in quanto tale, illegittima.

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