L’operatore economico può rinviare ai ccnl previsti nella lex specialis, se sono più di uno

A cura di Salvio Biancardi La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il rinvio effettuato dal concorrente ai CCNL indicati nella legge di gara, ai fini dell’applicazione nell’appalto, qualora la Stazione appaltante abbia stabilito che i contratti applicabili sono più di uno. Lo ha stabilito il TAR Molise, sez. I, nella sentenza 31/12/2025, n. 405. Il caso…

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A cura di Salvio Biancardi

La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il rinvio effettuato dal concorrente ai CCNL indicati nella legge di gara, ai fini dell’applicazione nell’appalto, qualora la Stazione appaltante abbia stabilito che i contratti applicabili sono più di uno.

Lo ha stabilito il TAR Molise, sez. I, nella sentenza 31/12/2025, n. 405.

Il caso esaminato

Una Stazione appaltante aveva indetto una gara d’appalto per l’affidamento di un accordo quadro di lavori.

Due operatori economici, partecipanti insieme alla procedura, ne contestavano i risultati, deducendo molteplici censure.

Tra i rilievi degli operatori economici emergeva la mancata specifica indicazione, da parte dell’aggiudicatario, del CCNL applicato.

Infatti, le imprese hanno rilevato che la Stazione appaltante, nel disciplinare di gara aveva indicato n. 3 CCNL Edili, rimettendo al singolo concorrente l’onere di specificare, in concreto, quale di detti CCNL avrebbe applicato, ovvero di indicare un diverso CCNL se avesse fatto ricorso ad altro CCNL idoneo a garantire ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative previste da quelli indicati nel disciplinare di gara.

In altre parole, l’impresa aggiudicataria avrebbe omesso di rendere, nella propria domanda di partecipazione, una certa ed univoca indicazione del CCNL che da essa sarebbe stato applicato al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto.

Con il medesimo mezzo le ricorrenti hanno altresì dedotto che, l’omessa specificazione del CCNL nella domanda di partecipazione da parte dell’aggiudicatario non risultava essere stata rilevata né dalla commissione giudicatrice in sede di verifica della documentazione amministrativa né, successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, dal RUP il quale, in sede di verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa e dalla lex specialis della gara per disporre l’aggiudicazione definitiva, avrebbe dovuto avvedersi anch’egli della omessa univoca dichiarazione della controinteressata sul CCNL prescelto e, sempre che potesse ricorre al soccorso istruttorio, provvedere con gli atti consequenziali in occasione della verifica dell’anomalia dell’offerta, ovvero con autonomo subprocedimento, in difetto, disporre per le esclusione del concorrente.

Le indicazioni dei giudici

I giudici hanno rilevato che il disciplinare di gara aveva previsto che: “Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice, così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: EDILI

– F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;

– F015 – EDILI: Artigiane;

– F018 – EDILI: P.M.I.

Gli operatori economici che applicheranno un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello indicato nel presente disciplinare dovranno dichiarare l’equivalenza delle tutele del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato così come stabilito dall’art. 11 comma 3 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024”.

Tanto premesso, nella domanda di partecipazione redatta dalla controinteressata utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante, la prima aveva inequivocabilmente dichiarato di impegnarsi a “applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara”.

Secondo il Collegio, la necessità di rendere una dichiarazione più specifica in ordine al CCNL da applicare al personale da impiegare nell’esecuzione dell’appalto sarebbe stata necessaria, alla luce della modulistica di gara e della lex specialis, nonché dell’art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023, esclusivamente nelle ipotesi in cui, “in via alternativa”, il partecipante avesse optato per un CNLL diverso da quelli indicati nel bando.

Né aveva pregio, al riguardo, l’obiezione formulata dalla ricorrente nella sua memoria di replica, secondo cui, avendo la lex specialis indicato tre contratti collettivi diversi per l’esecuzione dell’appalto, la controinteressata avrebbe dovuto in ogni caso indicare espressamente quale, tra i predetti tre CCNL indicati nel disciplinare di gara, essa avrebbe applicato in concreto.

Sul punto il Collegio ha rilevato che, avendo il disciplinare indicato tre CCNL indifferentemente applicabili ai fini dell’esecuzione dell’appalto, alcuna specifica indicazione di uno dei suddetti tre CNLL avrebbe dovuto essere fornita nella domanda di partecipazione, essendosi la controinteressata comunque impegnata “ad applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara”: l’applicazione dell’uno o dell’altro dei tre CCNL alternativamente indicati nella legge di gara era da considerarsi, invero, del tutto equivalente per la Stazione appaltante.

Ed era solo in presenza della scelta di avvalersi, “in via alternativa”, di un CCNL diverso da uno di quelli indicati nella legge di gara, che il concorrente avrebbe dovuto, alla luce delle su indicate previsioni della lex specialis, e, come già detto, della sopra citata disciplina contenuta nei commi 3 e 4 dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, rendere una specifica indicazione del differente contratto collettivo applicato, anche al fine di consentire all’Amministrazione le verifiche richieste dal comma 4 dell’art. 11 d.lgs. n. 36/2023.

Secondo i giudici, tali considerazioni rendevano altresì l’infondatezza della ulteriore, connessa censura racchiusa nel primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti avevano lamentato la mancata verifica, da parte della Stazione appaltante, delle dichiarazioni di impegno assunte dall’aggiudicataria in ordine al CCNL prescelto.

Al riguardo il Collegio ha rammentato che il comma 4 dell’art. 11 d.lgs. n. 36/2023 prevede che, “nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele”, e aggiungendo indi che, “in quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01”.

La regola appena riportata, impositiva dell’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di procedere alla verifica delle dichiarazioni dell’operatore economico in ordine al CCNL da questo indicato ai fini dell’esecuzione dell’appalto, si applica però soltanto “nei casi di cui al comma 3” del medesimo art. 11: e il citato comma 3, a sua volta, riguarda espressamente l’ipotesi in cui “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.

Conclusioni

Secondo il Collegio, dalle disposizioni testé richiamate consegue quindi che, nel caso di specie, alcuna particolare “verifica” avrebbe dovuto esser effettuata dalla Stazione appaltante in merito al CNLL indicato nella domanda di partecipazione dalla controinteressata, atteso che quest’ultima si era ivi impegnata ad applicare non già un “differente contratto collettivo”, bensì, come si è già visto, proprio uno dei CCNL indicati in partenza dalla Stazione appaltante nella propria lex specialis.

Il motivo di gravame è stato, pertanto, ritenuto infondato.

La sentenza appena esaminata, pur ineccepibile sul piano della normativa richiamata, autorizza l’inserimento nell’appalto, a cura dell’impresa aggiudicataria, di elementi di incertezza in merito al CCNL che verrà concretamente applicato.

Sarebbe pertanto più corretto, anche se la normativa non lo vieta espressamente, che la legge di gara debba individuare un unico CCNL applicabile all’appalto da aggiudicare, evitando di creare elementi di indeterminatezza che possono prestare il fianco a possibili opacità della procedura; ma perché tale regola possa essere imposta è necessario un intervento normativo.

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