La tesi purtroppo enunciata dalla Cassazione oltre 10 anni fa secondo la quale gli incarichi a contratto ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 avrebbero una durata “minima” triennale è del tutto infondata, come molte volte si è dimostrato.
Per dare ulteriore comprova dell’assurdità di tale visione, le recenti disposizioni in tema di Pnrr evidenziano quanto la Cassazione sia in errore e lontana dalla realtà organizzativa della PA.
Si prenda a riferimento l’ipotesi di un ente attuatore di interventi finanziati con le risorse del Pnrr. L’articolo 8, comma 1, del d.l. 13/2023 allo scopo dispone: “Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR”.
Dunque, gli enti locali possono portare il numero dei dirigenti assunti a contratto dal 30% al 50% dei posti in dotazione organica ma:
- a condizione che l’incarico sia necessario ai fini delle necessità di attuazione del Pnrr;
- fino al 31.12.2026.
Qualora un comune intendesse avvalersi della facoltà consentita dal d.l. 13/2023 assumendo un dirigente a contratto applicando la previsione citata prima, se si applicasse l’erronea interpretazione della Corte dei conti, quel comune sarebbe costretto ad incaricare il dirigente fino al 2028.
Ma:
- spirato il termine di durata degli interventi del Pnrr, che è il 31.12.2026, non si comprenderebbe quale legittimazione potrebbe porsi alla base di una durata ulteriore dell’incarico;
- la facoltà di assumere dirigenti a contratto oltre il limite ordinario del 30% dei posti in dotazione organica comunque trova il suo termine il 31.12.2026.
Insomma, non si vedrebbe come l’incarico dirigenziale a contratto sorretto dall’articolo 8, comma 1, del d.l. 13/2023 possa avere una durata minima triennale, vista l’impostazione complessiva della norma.
Si potrebbe, invero, evidenziare che l’articolo 8, comma 1, del d.l. 13/2023 è con ogni evidenza una norma speciale, in quanto tale capace di derogare a quella generale, così da concludere che varrebbe solo per questo specifico caso l’impossibilità di affermare una durata minima triennale dell’incarico ai sensi dell’articolo 110.
Tuttavia, tale acuta osservazione non reggerebbe. La Cassazione considera la durata minima triennale un obbligo assoluto, volto a tutelare la posizione lavorativa del dirigente. Come tale, quindi, tale garanzia non può essere incisa da norme speciali.
La realtà è che la tesi degli ermellini è del tutto fuorviante. Gli incarichi a contratto non hanno alcuna durata minima, ma solo una durata massima. Essa, per la dirigenza a contratto delle PA in generale è di 5 anni, come prevede l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, mentre per gli enti locali è la durata del mandato elettorale del sindaco.
Pertanto, è la legge stessa (travisata e, dunque, violata dalle decisioni errate della Cassazione) a consentire indirettamente una durata degli incarichi a contratto comunque inferiore a quella massima, senza prevedere alcuna durata minima.
L’errore della Cassazione consiste nel ritenere applicabile agli incarichi a contratto il comma 2 dell’articolo 19, non rendendosi conto che la regolazione dei rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato contenuta nel comma 6 costituisce un sistema conchiuso ed autonomo, del tutto distinto dalle regolazioni dei commi precedenti. Tanto che il comma 6 appunto contiene il riferimento chiarissimo alla sola durata massima di 5 anni, senza nessun richiama ad alcuna durata minima.
E ciò è perfettamente logico: gli incarichi dirigenziali a contratto sono conferiti a persone dotate della particolare qualificazione professionale di eccellenza descritta sempre dal comma 6 dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, necessaria per portare avanti servizi e funzioni per i quali sia necessaria tale elevata professionalità, che si sia dimostrato non esistere tra il personale in servizio. Appare assolutamente chiaro che queste professionalità particolari possano (si direbbe, debbono) essere acquisite se preposte a dirigere attività “specifiche” o “a progetto”, per conseguire obiettivi particolari, condizionati da una serie di elementi come finanziamenti esterni da rendicontare in un certo modo, regole operative speciali, termini di conclusione inderogabili, forte autonomia operativa e decisionale.
Insomma, si tratta esattamente di tutti i requisiti di specialità che appunto consigliano l’assunzione con incarico a contratto di un dirigente da preporre ad attività attuative del Pnrr. Ma, allora, che senso ha prolungare la durata dell’incarico a contratto oltre il termine fissato per l’azione amministrativa diretta?
In generale, se un ente ha necessità di un incarico a contratto per un termine minore di 3 anni, per quale sinistra ragione dovrebbe avvalersene comunque per 3 anni, qualora da un lato l’obiettivo da raggiungere abbia un orizzonte temporale inferiore e, soprattutto per quanto riguarda un ente locale, qualora il mandato del sindaco (o presidente della provincia o della città metropolitana) scada prima del mandato?
L’impossibilità di dare risposte razionali, logiche e non sofistiche a tali domande rende ulteriormente evidente l’insostenibilità della tesi della Cassazione e si ha ancora la convinzione che nonostante sia passato un decennio gli ermellini sappiano rivederla e correggersi.
