Incarichi dirigenziali negli enti locali: non è valida la clausola di rinnovo automatico

    La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico dirigenziale contrasta con i principi che regolano l’organizzazione degli enti locali.       Ogni decisione di proseguire l’incarico deve derivare da una valutazione autonoma e attuale dell’amministrazione, che tenga conto dei risultati conseguiti, degli obiettivi futuri e dell’assetto complessivo della struttura.           L’incarico dirigenziale, per sua natura, non può essere…

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    La clausola che prevede il rinnovo automatico dell’incarico dirigenziale contrasta con i principi che regolano l’organizzazione degli enti locali. 

     Ogni decisione di proseguire l’incarico deve derivare da una valutazione autonoma e attuale dell’amministrazione, che tenga conto dei risultati conseguiti, degli obiettivi futuri e dell’assetto complessivo della struttura.     

     L’incarico dirigenziale, per sua natura, non può essere governato da automatismi, ma da scelte organizzative motivate e rinnovate nel tempo.

      Resta fermo che la qualifica dirigenziale non attribuisce un diritto alla continuità dell’incarico, né consente l’applicazione dell’articolo 2103 del codice civile, essendo la dirigenza pubblica locale caratterizzata da fungibilità e prevalenza dell’interesse organizzativo dell’ente.

       Questi principi rappresentano quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 2 novembre 2025, n. 28938, che ha richiamato un orientamento ormai stabile nella giurisprudenza di legittimità.

      Va poi ricordato l’orientamento accolto dalla medesima Cassazione ( Cass. n. 11376/2022) secondo cui in tema di impiego pubblico va esclusa la validità della clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell’organizzazione pubblica, deve manifestarsi “ex novo” all’atto del possibile rinnovo con l”osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri. 

     Nella specie, la ricorrente, non indica nella sua collocazione in atti, né riproduce o allega, atti formali adottati dall’autorità competente che avrebbero disposto la proroga, fino al 2011, dell’incarico di responsabile dell’VIII direzione centrale del Comune in precedenza affidatole, proroga sulla quale la stessa fonda la tesi della illegittima revoca anticipata dell’incarico, limitandosi invece a prospettare in modo del tutto generico che la proroga di cui decreto n. 164 del 22 marzo 2005, ancorata alla scadenza del mandato del Sindaco, una volta rinnovato il mandato elettorale del Sindaco, sarebbe stata ulteriormente operativa nella sostanza in via di fatto.

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