Il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche
In ultime due annotazioni si è data – in modo assolutamente condivisibile – la lettura circa le prassi (ultra diffuse) di procedere con la liquidazione degli incentivi per step con la sottolineatura di L. Oliveri “Erogare gli incentivi per le funzioni tecniche per step è un errore” e, sia consentito il richiamo, il mio “La liquidazione degli incentivi tecnici per “step/fasi”, dopo i recenti interventi della Corte dei Conti”.
Al netto di quanto, se tra le regole/criteri di disciplina/riparto degli incentivi la liquidazione per step è stata prevista, non si può che procedere almeno fino a modifica delle stesse.
E’ su questo aspetto – il controllo nella fase della concreta liquidazione – che ci si deve soffermare pur trattandosi, è facilmente immaginabile, di argomento che non piace né ai percettori ma neppure a chi, secondo lo scrivente, una forma di controllo non vessatorio e ordinario deve svolgere.
Il riferimento, evidentemente, è al responsabile del servizio del personale e/o del servizio finanziario che si deve esprimere sulla liquidazione o, per una esigenza di terzietà, adotta l’atto vero e proprio; e non si intende il “giro a fondo” incentivi che è atto che adotta il responsabile del servizio interessato dagli incentivi (salvo che insista una situazione di conflitto).
la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Abruzzo 111/2024, ha evidenziato che l’atto di liquidazione degli incentivi – nel caso di specie adottato direttamente dal responsabile del servizio anche percettore degli incentivi -, non costituisce affatto un ordine da eseguire senza controlli da parte del responsabile del personale/servizio finanziario (contrariamente a quanto questo riteneva).
Non a caso, nell’ipotesi il responsabile del servizio del personale/finanziario è stato condannato per danni erariali anche per aver erogato incentivi, addirittura, in assenza di regolamento/disciplina sui criteri di riparto degli stessi.
La sezione ha infatti richiamato l’esigenza di un controllo nella fase di liquidazione vera e propria.
Il problema è quello della delimitazione del controllo che può (deve) andare ben oltre l’aspetto contabile e/o l’acquiescenza alle relazioni del RUP.
E’ chiaro che il controllo “contabile” in argomento non è quello tecnico che compete al responsabile di servizio che riceve la relazione da parte del RUP, ma riguarda aspetti amministrativi in particolare.
Il primo caso che si può considerare è proprio quello della erogazione per step – verso cui, con i contributi citati, si è esplicitato un dissenso e che, a parere di chi scrive, è destinato ad essere confermato dalle sezioni della Corte dei Conti alla prima occasione “utile”. Ovviamente il dissenso riguarda i lavori e non come già detto i servizi a prestazioni pluriennali che generano autonome obbligazioni giuridiche (si pensi, ad esempio, ad un servizio mensa, ad un servizio sociale in generale, al servizio di raccolta smaltimento rifiuti sempre che risulti nominato il direttore dell’esecuzione).
I controlli amministrativo/contabile
Si avvisa che le considerazioni che seguono tengono conto di ciò che, purtroppo si verifica – con una certa frequenza – anche nella prassi.
Si è detto della liquidazione per step. Che ambiti di controllo può avere il responsabile del servizio del personale/finanziario?
In primo luogo verificare se le regole generali – di cui la stazione appaltante/ente concedente si è dotato -, ad esempio prevedono proprio la liquidazione per fasi.
Se le regole interne non prevedono questa possibilità è chiaro che a mandato non si può giungere.
Nel caso in cui invece la previsione sia stata innestata nella disciplina interna è chiaro che il controllore non potrà opporsi alla liquidazione seppure non la condividesse. Caso mai porterà il problema in delegazione trattante ai fini di un adeguamento/modifica.
Si è appena citato, ad esempio, un ulteriore elemento oggetto di controllo nel caso di contratti di beni/servizi ovvero la necessaria nomina del direttore dell’esecuzione che, come notissimo, condiziona la possibilità di erogare gli incentivi.
Una verifica non può essere omessa nel senso che dagli atti (ad esempio già nel giro a fondo incentivi) risulterà chiaro che il DEC sarà stato nominato.
Qualora questo non risulti, ritornando alla condanna per danni erariali comminata dalla sezione Abruzzo, è chiaro che non si potrà dar seguito ai mandati.
E’ bene annotare, e su questo si torna tra poco, che il controllo, appunto non vessatorio da parte del responsabile del servizio finanziario/servizio del personale (chi dispone, in sostanza la decisione di liquidazione presupponendo che la decisione di giro a fondo venga adottata direttamente dal responsabile del servizio interessato sempre che non si trovi in situazione di incompatibilità) oggi risulta estremamente limitato grazie alle aperture contenute nell’articolo 45 del codice.
Ma, per il pregresso codice, la questione aveva implicazioni piuttosto importanti (e può avere anche ora in relazione alla liquidazione di incentivi pregressi del codice del 2016) considerato che non tutti i sistemi di affidamento consentivano di liquidare gli incentivi. Si pensi alle questioni dell’affidamento diretto puro e/o delle concessioni. Un responsabile del servizio finanziario/personale non avrebbe mai potuto liquidar incentivi se non riconducibili ad una gara vera e proprio e/o con una micro competizione (come ha ammesso la Corte dei Conti).
Oggi non si distingue più tra i sistemi di affidamento (come previsto nell’articolo 45 che associa la percentuale di incentivi alla base di “affidamento”).
Si rammenti il fatto che il pregresso codice – in realtà le linee guida ANAC n. 3 – consentivano l’erogazione di incentivi per servizi e forniture o in situazioni in cui l’esecuzione risultasse complessa o nel caso di importi superiori ai 500 mila euro.
Da notare che l’importo non poteva considerarsi raggiunto sommando le opzioni. Anche questi aspetti amministrativi, a sommesso parere, dovevano essere oggetto di considerazione prima della firma dei mandati (per essere brutale).
Ma rimangono alcuni aspetti che chi firma i mandati (o adotta l’atto di liquidazione vera e propria per il servizio finanziario) deve presidiare. Si pensi – anche questo fatto registrato nella prassi operativa -, agli incentivi nella concessione di servizi.
Si ipotizzi il caso che le regole interne non abbiamo previsto la fattispecie. Come si deve procedere – una modifica postuma (a parte il fatto che appare di difficile configurazione giuridica) non è ammissibile -. Si pensi ancora il caso in cui anche per questa concessione non sia stato individuato il direttore dell’esecuzione oppure – peggio ancora – sia stata utilizzata una dinamica di individuazione dell’incentivo non corretta.
Si tratta di controlli di tipo amministrativo che non possono essere ignorati dal responsabile del servizio finanziario. Pur nella consapevolezza, da parte di chi scrive, che gli stessi possono generare non pochi conflitti ma non si possono omettere se non si vuole rispondere per danni erariali.
Altro necessario controllo riguarda il fatto se l’incentivo sia stato previsto nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane (e quindi nel decentrato, parte economica, la cui firma perfeziona le correlate obbligazioni).
Se la previsione, per qualsiasi ragione, sia stata omessa occorre modificare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane.
Incentivo e opzioni
Di recente, il servizio di supporto del MIT (parere n. 3173/2025) ha chiarito alcuni dubbi che si “trascinano” da alcuni limiti rinvenibili in relazione al codice del 2016.
Nel pregresso regime l’opzione (si pensi alla proroga al rinnovo) non poteva essere oggetto di considerazione in quanto, sostanzialmente, integrava una ipotesi affidamento senza gara.
Oggi la situazione è fortemente mutata visto che le opzioni hanno vita autonoma e la loro “attivazione” generano la possibilità di avere l’incentivo sempre che siano state soddisfatte le condizioni propedeutiche di cui si è già detto anche sopra.
E’ chiaro che se la disciplina interna dell’ente ha fissato limiti di importo (ad esempio precisando che al di sotto dell’importo “tot” non sono dovuti incentivi) occorrerà verificare anche questo aspetto.
E’ chiaro che si tratta di “precondizioni” – probabilmente tutte quelle descritte – che devono essere correttamente presidiate dai RUP ma, in certi casi, questo aspetto potrebbe sfuggire ed il responsabile dei servizi finanziari non può permettersi di omettere una semplice verifica (si ripete non vessatoria che non determini perdita di tempo scorretta).
Rimangono fermi i controlli di rito ad esempio sull’impossibilità di superare il trattamento economico lordo del percettore. Forma di controllo che risulta sicuramente più intensa se riferita al codice del 2016 (visto i limiti previsti dall’articolo 113).
Il responsabile dei servizi finanziari/del personale e le regole di disciplina/riparto degli incentivi
Sul tema rimane, tra i tanti e gli ulteriori, uno dei temi principali i rapporti tra il responsabile del servizio finanziario/del personale e le regole interne di disciplina/riparto degli incentivi.
Ma il responsabile in argomento deve star “fuori” dai lavori di predisposizione di queste regole o costituisce, invece, partecipazione necessaria?
E’ ovvio che la risposta deve andare nel secondo senso. La partecipazione di chi ha il “controllo” finale sulle liquidazioni non può essere esclusa e/o limitata.
Una partecipazione consente, infatti, di anticipare problematiche che per quanto spinose e “fastidiose” permettono di studiare tempestivamente le soluzioni per evitare conflitti e/o ritardi nell’azione amministrativa.
Se il responsabile dei servizi finanziari(del personale, è coinvolto nell’erogazione degli incentivi – per aver svolto le funzioni di cui all’allegato I.10 -, per lo svolgimento dei controlli sarà opportuno/necessario individuare un soggetto terzo (con previsione nelle regole di disciplina/riparto degli incentivi).
