Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 25 del 5 gennaio 2026, ha affermato che l’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022 (conv. in L. 25/2022) ha natura imperativa e opera come eterointegrazione degli atti di gara e del contratto. La clausola di revisione prezzi deve quindi considerarsi inserita automaticamente, senza distinzioni tra lavori, servizi o forniture. L’amministrazione non può negarne l’applicazione invocando l’assenza o l’indeterminatezza dei criteri nella lex specialis, che va interpretata o integrata in conformità alla norma.
