Fa veramente sorridere leggere commenti all’accordo in Conferenza Unificata, volti ad affermare, utilizzando il futuro, che gli incarichi a contratto “saranno legati al mandato del sindaco” e che è l’accordo a stabilire “chiaramente” il legame tra l’incarico fiduciario e detto mandato.
Come se sul punto l’articolo 110, comma 3, del vigente e vegeto d.lgs 267/2000, non fosse chiarissimo: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”.
Non è condivisibile e rispondente ai fatti quanto affermato dall’articolo reperibile su Lentepubblica.it, titolato “Gli incarichi “di fiducia” nei Comuni saranno legati al mandato del Sindaco” e cioè che l’accordo, con effetto per il futuro, lega gli incarichi a contratto alla durata del sindaco “rimuovendo ogni ambiguità normativa”.
La questione della durata degli incarichi a contratto non è caratterizzata da alcuna ambiguità normativa, vista la chiarezza estrema dell’articolo 110, comma 3, del Tuel.
Semplicemente, si è assistito ad un errore clamoroso e reiterato per ben 11 anni dalla Corte di Cassazione, a partire dall’esiziale sentenza 478/2014: un vulnus gravissimo ad ogni regola interpretativa, alla logica, al rispetto dell’ordinamento, che la sentenza ha manifestamente violato, introducendo letteralmente una disciplina assolutamente contraria proprio all’articolo 110, comma 3, del Tuel, sulla base di presupposti totalmente sbagliati.
Dunque, la realtà è un’altra: il Tuel non è per nulla ambiguo sul punto, nè lo è mai stato. Semmai, il Legislatore è stato colpevolmente inerte nell’assistere allo sfacelo giuridico determinato dal clamoroso errore degli ermellini.
Oltre tutto, l’intervento della Conferenza Unificata, oltre a non determinare alcun effetto concreto, perchè ancora si attende l’adozione del disegno di legge della dirigenza, oggetto del parere espresso dalla Conferenza, è in ogni caso tardivo.Infatti, la Cassazione si è già, per quanto da poco tempo, autocorretta – finalmente – con l’ordinanza 21 maggio 2025, n. 13641. Alla luce della quale, da oggi, ma in verità da sempre, gli incarichi a contratto non hanno affatto durata minima triennale, ma connessa al mandato del sindaco.
