Nel partenariato pubblico-privato la copertura dei fabbisogni finanziari per realizzare un progetto andrebbe intesa come obbligo, per il soggetto privato, di contribuire direttamente con il proprio capitale o mediante ricorso a fonti di finanziamento reperite sul mercato o mediante apporti di natura non esclusivamente monetaria, alla realizzazione del progetto oggetto di affidamento. Questo, al fine di garantire l’assunzione del rischio operativo da parte dello stesso nei termini indicati dal nuovo Codice Appalti. Quanto precede è stato precisato, con parere consultivo n. 49/2024, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
