La desueta deroga al divieto di scorrere le graduatorie per posti di nuova istituzione o trasformati successivamente

Se i giudici non si contraddicessero tra di loro e con se stessi, certo si vivrebbe meglio. Che le PA abbiano piena discrezionalità su come coprire i posti vacanti, considerando che gli idonei non hanno un diritto allo scorrimento delle graduatorie, dovrebbe essere assodato. Tuttavia, in merito, i giudici hanno detto esattamente tutto e il…

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Se i giudici non si contraddicessero tra di loro e con se stessi, certo si vivrebbe meglio. Che le PA abbiano piena discrezionalità su come coprire i posti vacanti, considerando che gli idonei non hanno un diritto allo scorrimento delle graduatorie, dovrebbe essere assodato. Tuttavia, in merito, i giudici hanno detto esattamente tutto e il suo contrario, senza ignorare ogni possibile interpretazione intermedia tra l’alfa e l’omega, creando una confusione siderale.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 3140/2025, considera ancora possibile la deroga in argomento, modificando la decisione di prime cure.

Palazzo Spada richiama in proposito quanto prevede l’articolo 17, comma 1-bis, del d.l.  162/2019, convertito dalla legge 8/2020: “per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

La norma conferma che in termini generali gli enti locali non possono scorrere le graduatorie, qualora istituiscano nuovi posti o trasformino posti precedenti, mediante il piano triennale dei fabbisogni. Infatti, tale deroga richiede, come evidenzia il Consiglio di Stato, una motivazione molto profonda.

Tuttavia, comunque, c’è da dubitare dell’attuale vigenza del citato articolo 17, comma 1-bis, del d.l.  162/2019, convertito dalla legge 8/2020. Si tratta, infatti, di una norma antecedente al regime normativo introdotto col d.l. 80/2021 e la normativa del Piao.

Il DM 132/2022, mediante l’allegato sul punto, evidenzia i mezzi attuativi della strategia di reclutamento del personale:

a) soluzioni interne all’amministrazione;

b) mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;

c) meccanismi di progressione di carriera interni;

d) riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);

e) job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;

f) soluzioni esterne all’amministrazione;

g) mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);

h) ricorso a forme flessibili di lavoro;

i) concorsi;

l) stabilizzazioni.

Non si entra nel merito della gestione delle graduatorie e della possibilità di attuare la programmazione delle assunzioni mediante la deroga di cui sopra. Il che la fa apparire desueta e implicitamente abrogata: i metodi attuativi della programmazione dei fabbisogni appaiono ben altri e diversi dallo scorrimento di graduatorie antecedenti all’istituzione o trasformazione di posti e nessuna motivazione, per quanto rafforzata, sembra poter sostenere la legittimità del ricorso a tale deroga ormai anacronistica.

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