L’A.I.A. disegna un perimetro

Per il TAR Milano, sez. IV, sentenza n. 1087/2024, sebbene in astratto la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti potrebbe rientrare nel novero delle opere di urbanizzazione secondaria, ex art. 16, co. 8, D.P.R. n. 380/2001 – ovvero nella categoria attrezzature sanitarie di cui al secondo periodo –, nel caso di specie, ciò non…

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Per il TAR Milano, sez. IV, sentenza n. 1087/2024, sebbene in astratto la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti potrebbe rientrare nel novero delle opere di urbanizzazione secondaria, ex art. 16, co. 8, D.P.R. n. 380/2001 – ovvero nella categoria attrezzature sanitarie di cui al secondo periodo –, nel caso di specie, ciò non sarebbe stato possibile in ragione della dimensione e rilevanza territoriali dell’impianto, trascendenti l’ambito locale, individuato dalla giurisprudenza quale elemento indefettibile per poter classificare un’opera come di urbanizzazione secondaria. Infatti, dall’esame dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata, sarebbe emerso che l’attività di trattamento dei rifiuti non fosse diretta a soddisfare soltanto le esigenze della comunità di omissis, ma, piuttosto, sarebbe emerso il coinvolgimento di un ambito territoriale almeno di rilevanza provinciale.

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