Con la sentenza n. 8082/2025 del 17 ottobre 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che la proroga tecnica prevista dall’articolo 120, comma 11, del Codice dei contratti è ammessa solo in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della gara, non imputabili alla stazione appaltante. Deve avere carattere temporaneo, mantenere le condizioni economiche originarie e non può essere disposta automaticamente o reiterata senza una specifica motivazione.
