La sentenza del T.a.r. Sicilia n. 223/2024 offre un importante delucidazione circa i presupposti necessari per la configurazione della c.d. “responsabilità precontrattuale” (o “culpa in contrahendo”) della P.a.
In particolare, come ricordato nella pronuncia citata, affinché essa possa concretizzarsi, sarebbe necessario che il privato provi di aver maturato un affidamento incolpevole sull’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose.
In aggiunta, poi, egli dovrebbe altresì dimostrare che:
- 1) detto affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di buona fede e lealtà;
- 2) sussista l’elemento soggettivo della colpa o del dolo;
- 3) sia stata violata la propria libertà di autodeterminazione negoziale e siano intervenute perdite economiche. Quanto a quest’ultimo aspetto, occorrerà evidenziare il nesso eziologico.
