Nel parere n. 2355/2024, l’Ufficio di supporto giuridico del MIT ha trattato un quesito concernente al pagamento della clausola penale nelle ipotesi di subappalto. In particolare, esso ha osservato quanto segue: 1) per tale tipo di contratto, l’art. 119, co. 6 del d.lgs. 36/2023, configurerebbe una forma solidale di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore, eccetto che per i casi di cui al co. 11 lettere a) e c) [1] della medesima disposizione. Pertanto, nei casi di pagamento diretto al subappaltatore, e purché si rientri nelle citate lettere a) e c), la penale andrebbe applicata solo a quest’ultimo. 2) Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore e per le ipotesi di cui all’art. 119, co. 11, lett. a) e c), la penale andrebbe applicata mediante decurtazione da operarsi sull’importo dovuto al subappaltatore ai sensi dell’art. 126 del d.lgs. 36/2023.
[1] «11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) omissis;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.».
