La revoca del rating di legalità non dichiarata non è grave illecito professionale

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 517 del 4 marzo 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione della revoca del rating di legalità non configura grave illecito professionale. Il rating ha infatti funzione premiale e non sanzionatoria, sicché il suo diniego o la sua revoca non producono effetti pregiudizievoli sull’ammissione alle gare. Ne consegue che la…

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Il TAR Veneto, con la sentenza n. 517 del 4 marzo 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione della revoca del rating di legalità non configura grave illecito professionale. Il rating ha infatti funzione premiale e non sanzionatoria, sicché il suo diniego o la sua revoca non producono effetti pregiudizievoli sull’ammissione alle gare. Ne consegue che la mancata indicazione della revoca non integra un’omissione informativa idonea a influenzare il giudizio della stazione appaltante sull’affidabilità dell’impresa.

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