La rubrica dell’ovvio: la fonte di regolazione del passaggio da lavoro a tempo parziale a tempo pieno è il contratto di lavoro

Con quali atti si realizza il passaggio di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno? Nel mondo degli enti locali, in molti casi le lancette si sono fermate al 12 giugno 1990, il giorno precedente all’entrata in vigore della legge 142/1990, quando ancora era vigente il vecchio e caro ordinamento degli enti…

Data

Categoria

Con quali atti si realizza il passaggio di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno?

Nel mondo degli enti locali, in molti casi le lancette si sono fermate al 12 giugno 1990, il giorno precedente all’entrata in vigore della legge 142/1990, quando ancora era vigente il vecchio e caro ordinamento degli enti locali contenuto nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, e nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Norme che, ormai, molti dei dipendenti degli enti locali, compresi i segretari comunali, nemmeno hanno mai dovuto attuare, ma che evidentemente presentano ancora un fascino irresistibile: il fascino della giunta che decide su tutto.

Peccato che a partire dal fatale 13 giugno 1990 e, soprattutto con le successive riforme del 1993 e 1995 dell’ordinamento locale, con l’approdo definitivo nel non più recentissimo d.lgs 267/2000 (22 anni sono passati…), in aggiunta al consolidamento del d.lga 165/2001, il principio di separazione tra funzioni politico-amministrative e funzioni gestionali sia ormai efficace. E da rispettare, nonostante il nostalgico richiamo al mondo perduto delle delibere di giunta onniscienti, onnipotenti, onnicompetenti, adottate per materie che vanno dalla pace del mondo alla concessione delle ferie, dall’approvazione del bilancio all’ordine di servizio sull’apertura degli uffici.

Non mancano, quindi, tornando al quesito, nel mondo della nostalgia del testo unico della legge comunale e provinciale, risposte proprie di quel mondo: per la trasformazione occorre la delibera di giunta. Non importa con quale specifico contenuto, basta anche che la giunta dia una “direttiva” al dirigente o responsabile di servizio, che poi adotti una determina (altro atto amministrativo, ma “minore”), con la quale dispone la trasformazione da tempo parziale a tempo determinato, che, così, per magia, si realizza.

Nel mondo dell’ovvio, invece, le cose non stanno così. Nel mondo dell’ovvio è noto quanto segue:

  1. il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione del contratto. Lo specifica in modo chiarissimo l’articolo 35, comma 1, del d.lgs 165/2001: “L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro“;
  2. la fonte di disciplina del rapporto di lavoro, quindi, è solo e soltanto il contratto individuale: nessun provvedimento amministrativo incide con efficacia sulla costituzione del rapporto;
  3. il rapporto di lavoro non solo si costituisce per contratto, ma è anche regolato per contratto; l’articolo 1321 del codice civile, del resto, stabilisce: “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale“;
  4. dunque, la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, che è una diversa regolazione del rapporto in essere, deve avvenire tramite contratto;
  5. che il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato sia regolato contrattualmente lo conferma l’articolo 2, comma 3, sempre del d.lgs 165/2001: “I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente“;
  6. che la gestione del rapporto di lavoro, consistente nella regolazione contrattuale, sia di spettanza esclusiva (cioè con esclusione di qualsiasi altro organo) della dirigenza (o, negli enti privi, dei responsabili di servizio), lo stabilisce l’articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001: “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9“.

Essendo queste le norme efficaci nel mondo dell’ovvio, allora per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno:

  • se si tratta di un ritorno da tempo parziale a tempo pieno, basta la semplice espressione di volontà del lavoratore e la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, che regoli il rapporto modificando il tempo lavorativo, da accompagnare da quel monumento alla burocrazia che è l’informativa sui diritti del lavoratore, prevista dal d.lgs 104/2022; l’ente dovrà fare la comunicazione della trasformazione del rapporto mediante Unilav all’Anpal, perchè i dati passino poi alle banche dati regionali contenenti il sistema lavoro; una determina può rivelarsi utile al solo scopo dell’impegno della spesa.
  • se si tratta di una trasformazione di un rapporto precedentemente costituito a tempo parziale a copertura di un fabbisogno a sua volta definito a tempo parziale, occorrerà verificare che ciò sia stato previsto dal piano triennale dei fabbisogni (domani nel Piao); in caso contrario, occorre il suo aggiornamento e, solo in tal caso, è previsto l’intervento della giunta a modifica del Piao (ma, in realtà, negli enti locali il piano dei fabbisogni è un contenuto insopprimibile anche del Dup ed occorre la dup-licazione in consiglio). Tutto il resto avviene come sopra indicato, senza necessità di nessun atto ulteriore della giunta; una determina può rivelarsi utile al solo scopo dell’impegno della spesa.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…