La solita confusione tra incarichi di lavoro autonomo ed appalti di servizi.

Anche l’Anac contribuisce alla confusione nella distinzione tra appalti di servizi e incarichi di lavoro autonomo. Nel parere “Anac n. 949/2026 (USRECP 12/2026) Oggetto: Riscontro prot. Anac n. 0002730/2026 “Richiesta Codice CIG sottoscrizione contratto biennale Psicologo Scolastico””, riferito all’incarico di uno psicologo da parte di un istituto scolastico si sostiene: Si tratta di una ricostruzione…

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Anche l’Anac contribuisce alla confusione nella distinzione tra appalti di servizi e incarichi di lavoro autonomo.

Nel parere “Anac n. 949/2026 (USRECP 12/2026) Oggetto: Riscontro prot. Anac n. 0002730/2026 “Richiesta Codice CIG sottoscrizione contratto biennale Psicologo Scolastico””, riferito all’incarico di uno psicologo da parte di un istituto scolastico si sostiene:

  1. se l’incarico da affidare all’esterno, oltre a essere altamente qualificato, è anche temporaneo e straordinario, allora si tratta di una prestazione di natura intellettuale che può rientrare tra le fattispecie di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
  2. conseguentemente, in tali ipotesi per tale genere di incarichi “non è ammesso il rinnovo” perchè “la ratio dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 va intesa nell’ottica di evitare che siano sottoscritti contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti dell’amministrazione”.
  3. se, invece, l’amministrazione è intenzionata ad affidare l’incarico non in via meramente occasionale ed eccezionale, ma “perché risponde a bisogni permanenti” tanto che sarà necessario un rinnovo, “allora si configura un appalto di servizi in relazione al quale va acquisito il CIG”.

Si tratta di una ricostruzione degli incarichi di lavoro autonomo, da un lato, e degli appalti di servizio, dall’altro, fondata su elementi del tutto estranei alle fattispecie considerate.

Finchè non si capisca che è l’oggetto della prestazione a dover orientare la scelta e non la soggettività del prestatore, nè la qualificazione del contratto come appalto o “incarico” nè, meno ancora la non occasionalità o meno del fabbisogno, si insisterà in ricami esegetici del tutto sofistici.

Si pensi alla “natura intellettuale” della prestazione richiesta. E’ del tutto evidente che il riferimento a questo criterio non può efficacemente distinguere un incarico di lavoro autonomo retto dal d.lgs 165/2001 da un appalto di servizi regolato dal codice dei contratti. Infatti, come all’Anac è perfettamente noto, sono attratte nella disciplina del codice dei contratti una quantità rilevantissima di prestazioni di servizio di natura intellettuale: basti limitarsi a citare, qui, i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

E’ del tutto evidente che non è la natura intellettuale o meno della prestazione il discrimine tra le due possibili discipline degli incarichi.

Passiamo, adesso, all’altro criterio della durata del fabbisogno. Secondo l’Anac, la distinzione tra incarico di lavoro autonomo e appalto di servizi discenderebbe dalla circostanza che col primo si soddisfano solo fabbisogni straordinari ed eccezionali e comunque non permanenti, mentre con l’appalto di servizi l’obiettivo è rispondere a fabbisogni permanenti.

Anche questa distinzione è fuorviante. E’ vero, per un verso, che l’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti del d.lgs 165/2001 pone come presupposti ed elementi caratterizzanti degli incarichi di lavoro autonomo la sussistenza di “specifiche esigenze” cui le amministrazioni “non possono far fronte con personale in servizio” ed il divieto di rinnovo.

Tuttavia, tali caratteristiche non sono certo proprie esclusivamente degli incarichi di lavoro autonomo, ma sono rilevabili anche nell’ambito degli appalti.

Non v’è dubbio, infatti, che:

  1. l’appalto di servizio è attivato da ciascuna PA solo a seguito della ricognizione – da motivare – dell’impossibilità di svolgere l’attività che ne è oggetto attraverso le proprie strutture;
  2. il fabbisogno cui si fa fronte con l’appalto di servizio può essere:
    1. relativo a fabbisogni ricorrenti nel tempo;
    1. posto, invece, a soddisfare a propria volta specifiche necessità connesse, ad esempio, a particolari e transeunti progetti (l’esempio del Pnrr è eclatante);
  3. negli appalti il rinnovo non è vietato, ma specificamente regolamentato: può essere ammesso solo una volta se disciplinato a monte dagli atti di gara e nel sottosoglia sostanzialmente non è utilizzabile, salvo situazioni particolarissime, perché occorre attuare il principio della rotazione.

Anche nel caso di appalti di servizio volti a far fronte a fabbisogni continuativi nel tempo il rinnovo non è certo ammissibile senza i presupposti visti prima: semplicemente, la PA interessata dovrà periodicamente effettuare nuove procedure di selezione del contraente, man mano che si concluda l’efficacia dei precedenti affidamenti.

Pertanto, gli elementi distintivi evidenziati dall’Anac non colgono nel segno: sono sempre influenzati da analisi fuorvianti, volte a rilevare differenze su aspetti estranei al corretto metodo di individuazione delle differenze tra le due tipologie di affidamenti. E tale corretto metodo di distinzione uno solo, quello basato sull’oggetto del contratto:

  1. se la prestazione richiesta, rinnovabile o meno che sia (non conta assolutamente), è riferita ad una prestazione “finale”, con un risultato/prodotto, cioè, rimesso integralmente all’attività del contraente, è sempre e solo un appalto di servizi, regolato dal d.lgs 36/2023;
  2. se, invece, oggetto della prestazione è un prodotto “intermedio”, come uno studio, una ricerca, una consulenza, un’attività di formazione, un supporto operativo, che poi l’ente utilizza a fini istruttori allo scopo di meglio fondare sulla base di analisi tecniche, giuridiche, economiche, statistiche, attuariali, e di altro genere, le proprie decisioni finali, allora è un incarico di lavoro autonomo, disciplinato dall’articolo 7, commi 5-bis e seguenti del d.lgs 165/2001.

Dunque, nel caso di un incarico di uno psicologo scolastico:

  1. se il professionista è richiesto di svolgere la propria prestazione professionale con produzione autonoma della propria attività a beneficio diretto della scuola incaricante o dello studente, è un appalto di servizio; sicchè occorre il Cig e ci si attiene al d.lgs 36/2023;
  2. se il professionista, invece, viene consultato dalla scuola per esprimere pareri in merito a specifiche situazioni degli studenti, o compulsato ad elaborare studi necessari alla programmazione didattica (o altro), o a sostenere ricerche su temi attinenti, allora è un incarico rientrante tra quelli disciplinati dall’articolo 7, comma 5-bis, e seguenti del d.lgs 165/2001 e non occorre il Cig.

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