Tramite un parere di precontenzioso particolarmente recente (n. 235/2024), l’Anac ha rilevato che la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante integrerebbe una misura sanzionatoria di tipo interdittivo, prevista come novità dall’art. 52, co. 2, d.lgs. n. 36/2023. Tale misura, pertanto, necessiterebbe un’applicazione nel rispetto dei principi generali che regolano le sanzioni e, segnatamente, del principio di stretta legalità, del principio di irretroattività e di quelli di proporzionalità e contraddittorio. Ne conseguirebbe che la sua applicabilità andrebbe esclusa per le procedure indette in vigenza del precedente Codice, ancora regolate dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 226, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023.
