Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 329/2025, ha chiarito che il quinto d’obbligo e la proroga tecnica ampliano le obbligazioni contrattuali dell’appalto in termini quantitativi o temporali. Di conseguenza, spetta alla stazione appaltante prevederli espressamente nella lex specialis, quantificarne il valore economico e includerne gli importi nel valore contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023.
