L’accesso ai sistemi aziendali per fini personali giustifica il licenziamento anche senza danno economico

La Cassazione, con sentenza n. 2887 del 1° novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di una dipendente che aveva utilizzato i sistemi informatici aziendali per scopi personali durante l’orario di lavoro. Secondo la Corte, non è necessario provare un danno patrimoniale effettivo: ciò che rileva è la gravità della condotta e la…

Autore

Data

Categoria

La Cassazione, con sentenza n. 2887 del 1° novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di una dipendente che aveva utilizzato i sistemi informatici aziendali per scopi personali durante l’orario di lavoro. Secondo la Corte, non è necessario provare un danno patrimoniale effettivo: ciò che rileva è la gravità della condotta e la sua incidenza sul vincolo fiduciario. Il principio si inserisce nell’orientamento consolidato secondo cui la sanzione espulsiva può essere giustificata dalla violazione degli obblighi contrattuali (fedeltà, diligenza e regole interne), quando rende non più compatibile la prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 2119 c.c.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Oscuramento delle offerte: il termine decorre dal ricorso notificato all’aggiudicatario

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce…

  • Le convenzioni tra enti non possono eludere il Codice degli appalti

    Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune,…

  • Dichiarazione di equivalenza CCNL non necessaria già con l’offerta

    Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 911 del 26 giugno 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL contestualmente all’offerta non comporta l’esclusione, salvo diversa previsione espressa della lex specialis. L’art. 11 del Codice fissa infatti nell’aggiudicazione il termine ultimo per acquisire tale dichiarazione, non nella presentazione delle offerte. Sono inoltre sanabili con…